Cassazione Penale, Ordinanza n. 24668/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per evasione e tentato furto pluriaggravato. I motivi dedotti riguardavano: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva, sostenendo che non fosse adeguatamente giustificato il rapporto tra precedenti reati e fatto sub iudice; 2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che il diniego fosse privo di adeguata spiegazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati o comunque non deducibili in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva spiegato in modo non illogico sia la valutazione della recidiva, valorizzando il rapporto tra precedenti e fatto contestato e la conseguente maggiore pericolosità, sia il diniego delle attenuanti generiche, fondandolo sull'assenza di elementi favorevoli o su elementi ritenuti decisivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 69 c.p.
Richiamato implicitamente nel passaggio sulla recidiva e sul giudizio di comparazione/valutazione della maggiore pericolosità, quale ambito di apprezzamento di merito non sindacabile se sorretto da motivazione non illogica.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che dia conto dell'assenza di elementi favorevoli o valorizzi elementi ritenuti decisivi, superando gli altri profili favorevoli.
art. 606 c.p.p.
I vizi di motivazione dedotti non sono scrutinabili in cassazione quando la motivazione della sentenza impugnata sia non manifestamente illogica e coerente con i dati di fatto richiamati.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile l'apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla recidiva quando la motivazione sia congrua, non manifestamente illogica e correlata ai precedenti specificamente richiamati.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica l'assenza di elementi positivamente valutabili oppure valorizza uno o più elementi ritenuti decisivi, assorbendo gli altri profili favorevoli.
- La denuncia di vizio di motivazione non può tradursi in una rivalutazione del merito, essendo consentito il controllo di legittimità solo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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