Sentenza n. 669/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1146/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 3446/2023, pubblicata in data 3 agosto 2024, notificata il 27 ottobre 2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1146/2024, che aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 1.500,00 sulla carta elettronica del docente, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza n. 1146/2024 del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era stata notificata al Ministero il 27 ottobre 2024. Nonostante la notifica, l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato, né aveva provveduto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto che il Ministero fosse condannato a dare piena esecuzione alla sentenza, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, nonché con condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata al Ministero, che era passata in giudicato e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di chiedere l'esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo, anche con riferimento a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30 del 1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di attivare la tutela esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza, nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30 del 1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a un'Amministrazione pubblica un obbligo puntuale di pagamento o di attribuzione di un beneficio.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, il ricorso per l'esecuzione di un titolo esecutivo comportante il pagamento di somme di denaro può essere proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere autorizzato a utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando risultino incapienti i pertinenti capitoli di bilancio dell'Amministrazione soccombente.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l'esercizio delle funzioni commissariali.
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