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Sentenza

Sentenza n. 11845/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari del decreto n. -OMISSIS-, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data -OMISSIS- dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202200326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, residente in Italia da oltre dieci anni, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e già occupata a tempo indeterminato, ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana, motivato dall'Amministrazione sulla base dei precedenti penali del marito e dell'asserita dichiarazione mendace relativa al possesso dei requisiti etici dei familiari. Ha dedotto la violazione degli artt. 8, comma 1, e 9 della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Nel corso del procedimento è emersa anche l'assenza, al momento della decisione, di un reddito da lavoro della ricorrente e del nucleo familiare, a seguito del licenziamento e della fruizione della Naspi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto rilevanti i precedenti penali del marito, valutati in relazione alla gravità dei reati e alle circostanze di luogo e tempo, quali elementi idonei a evidenziare un non adeguato livello di integrazione dell'intero nucleo familiare. L'Amministrazione può considerare, nella valutazione della meritevolezza della concessione della cittadinanza, anche i pregiudizi penali dei componenti del nucleo familiare, purché li valuti nel quadro complessivo della condotta di vita e dell'integrazione sociale. Il giudice ha inoltre ritenuto l'autosufficienza economica un requisito imprescindibile, da possedere al momento della domanda e da mantenere fino al giuramento; la sua assenza può autonomamente fondare il diniego. Nel caso concreto, l'assenza di reddito da lavoro della ricorrente e del nucleo familiare, unitamente ai precedenti del coniuge e all'omessa indicazione degli stessi nell'istanza, rendeva adeguato il compendio istruttorio e motivazionale del provvedimento. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana richiesta dalla ricorrente; il diniego è stato ritenuto legittimo alla luce della valutazione complessiva dell'integrazione e dell'autosufficienza economica.

  • art. 8, comma 1, legge n. 91/1992

    Invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non violato dal giudice.

  • art. 4, comma 7, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

    Il requisito in esame impone al richiedente lo status civitatis di dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale

    Il requisito dell'adeguata disponibilità economica deve sussistere sia al momento della presentazione della domanda sia successivamente, fino al giuramento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella valutazione discrezionale della meritevolezza ai fini della concessione della cittadinanza italiana, l'Amministrazione può considerare anche i precedenti penali dei componenti del nucleo familiare dell'istante, purché li esamini in una valutazione complessiva dell'integrazione sociale, della condotta di vita e delle circostanze concrete dei reati.
  • L'assenza di adeguati mezzi economici di sostentamento può costituire, autonomamente, ragione legittima di diniego della cittadinanza italiana.
  • Il requisito dell'autosufficienza economica deve sussistere non soltanto al momento della presentazione della domanda, ma deve essere mantenuto sino al momento del giuramento.
  • La motivazione del diniego di cittadinanza è adeguata quando espone, in modo complessivo, la rilevanza dei precedenti dei familiari, l'eventuale omessa dichiarazione degli stessi, la condotta di vita e la situazione reddituale del richiedente e del nucleo familiare.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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