Ordinanza n. 606/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, e con salvezza di proporre motivi nuovi e/o aggiunti, - del provvedimento di respingimento della domanda di visto d'ingresso in Italia ai fini di “lavoro subordinato”, espresso con nota n.7901 del giorno 25/07/2025, dal Consolato Generale d'Italia di Casablanca, e notificato il 01/08/2025, con l'unica motivazione, secondo la quale: “la Sua esperienza professionale pregressa non dimostra alcuna idonea formazione ed esperienza lavorativa in ambito di assistenza familiare e socio sanitaria, condizione per poter svolgere il lavoro richiesto in Italia. - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, ritenendo sussistenti i presupposti per ordinare all'Amministrazione di riesaminare la domanda di visto, previo colloquio, alla luce delle puntuali deduzioni contenute nel ricorso. L'ordinanza non dispone l'annullamento definitivo del diniego né anticipa una decisione sul merito della legittimità dell'atto. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare di respingimento della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, motivato esclusivamente dall'asserita insufficienza della sua pregressa esperienza professionale a dimostrare una formazione e un'esperienza lavorativa idonee nell'assistenza familiare e sociosanitaria, ritenute necessarie per lo svolgimento del lavoro richiesto in Italia. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto e il riesame della domanda, anche previo colloquio, deducendo puntuali contestazioni avverso la motivazione del diniego. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi di legittimità articolati nel ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha adottato una misura cautelare conformativa, ordinando il riesame della domanda di visto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le deduzioni del ricorrente evidenziano profili meritevoli di puntuale rivalutazione, il giudice amministrativo può accordare tutela mediante ordine all'amministrazione di riesaminare l'istanza, anche disponendo lo svolgimento di un colloquio, senza pronunciarsi definitivamente sull'annullamento dell'atto impugnato.
- Il riesame cautelare deve essere svolto dall'amministrazione alla luce delle deduzioni specificamente formulate nel ricorso e secondo le modalità indicate dal giudice, nel caso concreto previo colloquio.
Come è indicizzato
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