Cassazione Penale, Sentenza n. 17975/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Appello dell'imputato articolato in due motivi: 1) denunzia di violazione di legge per il mancato riconoscimento, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000, dell'estinzione del reato per aver egli ripetutamente offerto una congrua somma risarcitoria alla persona offesa, offerta che sarebbe stata rifiutata; il ricorrente censura la valutazione del Tribunale secondo cui l'offerta non si sarebbe perfezionata perché non effettuata nelle forme degli artt. 1209 e ss. c.c., deducendo che l'art. 35 non richiede tali forme e che l'estinzione non può dipendere dall'arbitrio della parte offesa; chiede quindi che sia valutata la congruità dell'offerta. 2) censura per omessa risposta a un motivo d'appello con cui si sosteneva che l'offerta "banco judicis" antecedente alla costituzione di parte civile avrebbe comunque prodotto gli effetti previsti dall'art. 1220 c.c., con conseguente revoca della condanna alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile nel primo grado.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che il termine per la riparazione previsto dall'art. 35 d.lgs. n. 274/2000 è perentorio: l'offerta effettuata dall'imputato in udienza (banco judicis) alla comparizione è tardiva e dunque inidonea a estinguere il reato. L'offerta inviata per raccomandata alla persona offesa è stata ritenuta inferiore all'offerta in udienza e, soprattutto, mera proposta transattiva non traducente in reale messa a disposizione della somma; pertanto non ha prodotto gli effetti estintivi richiesti dall'art. 35. Di conseguenza anche la doglianza relativa agli effetti dell'art. 1220 c.c. è infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. n. 274/2000
Il termine per procedere alla riparazione del danno è perentorio; l'estinzione del reato richiede l'integrale risarcimento e la reale messa a disposizione della somma alla persona offesa. Non è richiesta necessariamente la forma rituale degli artt. 1209 ss. c.c., ma l'offerta deve essere formulata in modo da garantire che la somma sia liberamente e incondizionatamente acquisibile dal danneggiato.
artt. 1209 e ss. c.c.
Pur non essendo automaticamente obbligatorie per ottenere l'effetto estintivo penale, le forme previste (es. deposito) rappresentano modalità certe per dimostrare la reale messa a disposizione della somma. L'assenza di una forma idonea può rendere inefficace l'offerta ai fini dell'art. 35.
art. 1220 c.c.
Gli effetti civilistici evocati (es. messa a disposizione mediante offerta) non si producono quando l'offerta è tardiva rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 35; l'eventuale efficacia ai sensi dell'art. 1220 c.c. non può essere riconosciuta se l'offerta non è tempestiva o non concreta nella messa a disposizione del danneggiato.
Massime di principio
- Il termine per proporre la riparazione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000 è perentorio: le offerte fatte dopo il termine (anche se in udienza) non estinguono il reato.
- Perché un'offerta risarcitoria estingua il reato deve configurarsi come reale messa a disposizione della somma: non è sufficiente una mera proposta transattiva o un impegno generico.
- Non è obbligatorio rispettare formalmente gli artt. 1209 e ss. c.c., ma l'offerta deve comunque essere fatta in modo da garantire che il danneggiato possa acquisire la somma senza atti ulteriori dell'offerente (es. deposito, versamento vincolato, riversamento bancario immediatamente disponibile).
- Se la persona offesa rifiuta l'offerta, il giudice deve comunque valutare la congruità e la effettiva disponibilità della somma: solo se l'offerta fosse stata tempestiva e realmente disponibile il giudice potrebbe riconoscere l'estinzione del reato nonostante il rifiuto.
- Le conseguenze civilistiche (es. effetti dell'art. 1220 c.c.) non possono essere invocate per sviare il requisito fondamentale della tempestività e dell'effettiva messa a disposizione richiesti dall'art. 35 per l'estinzione del reato.
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