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Parere

Parere n. 240/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Maria Antonietta Mazzeo contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e le Commissioni esaminatrici e relative sottocommissioni e nei confronti dei signori Pasquale Massimo Volante, Rosalba Tripodo, Giuseppe Di Chiara e Giulia Zarro Apolito per l’annullamento: 1) della graduatoria di merito del concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di complessive 415 unità di personale dell’Area Assistenti – di cui 10 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano – da inquadrare nella famiglia professionale di Assistente Amministrativo Tributario, relativamente ai posti disponibili nella regione Calabria; 2) dell’atto di approvazione della stessa nella parte in cui non è ricompreso il suo nominativo; 3) dell’esito della sua prova scritta digitale sostenuta il 28 marzo 2025; 4) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 2 aprile 2025; 5) degli atti e/o verbali inerenti alla formulazione dei quiz di cui in narrativa e di ogni atto e/o verbale di correzione della prova, sebbene allo stato sconosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202500789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria e degli atti relativi alla prova scritta digitale del concorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per il reclutamento di personale dell’Area Assistenti nella regione Calabria

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, partecipante al concorso pubblico indetto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per complessivi 415 posti, successivamente elevati a 461 e poi a 569, relativamente ai posti disponibili in Calabria, inizialmente cinque e poi elevati a sette, ha impugnato la graduatoria, il relativo atto di approvazione, l’esito della prova scritta digitale, l’avviso di pubblicazione degli esiti e gli atti relativi alla formulazione e correzione dei quesiti. Avendo conseguito 20,700 punti, a fronte della soglia minima di 21,00, ha sostenuto che tre quesiti, numeri 20, 59 e 89, fossero ambigui o erronei e che il loro riesame le avrebbe consentito di superare la soglia. Ha dedotto eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, violazione del d.P.R. n. 487/1994, dei principi di par condicio, uguaglianza, buon andamento, imparzialità e legittimo affidamento, violazione dell’art. 51 Cost., della lex specialis e disparità di trattamento. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti, prospettando il rischio che la convocazione dei vincitori, la stipula dei contratti e l’attribuzione degli incarichi potessero pregiudicare definitivamente le sue aspettative. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa corretta notificazione ad almeno un controinteressato e ha contestato la sussistenza del periculum in mora, rilevando che anche l’accoglimento integrale delle censure non avrebbe consentito alla ricorrente di rientrare tra i sette vincitori, i quali avevano conseguito punteggi superiori.

Il parere

La Sezione, rilevato che la relazione ministeriale riguarda esclusivamente la fase cautelare, ha ritenuto di poter esaminare soltanto la domanda di sospensione, riservando ogni decisione in rito e nel merito all’acquisizione della relazione definitiva. L’istanza cautelare è stata respinta. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non manifestamente sussistente e immediatamente apprezzabile il periculum in mora, indipendentemente dal fumus boni iuris, sia perché un eventuale accoglimento del ricorso consentirebbe comunque il pieno soddisfacimento dell’interesse della ricorrente, sia perché prevale allo stato l’interesse pubblico alla sollecita conclusione della procedura concorsuale. Il Ministero dell’economia e delle finanze è stato incaricato di trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione definitiva anche sul merito, previamente comunicata alla ricorrente, che dovrà poter presentare osservazioni e controdeduzioni entro almeno trenta giorni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti. L’ulteriore trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.

Osservazioni

Domanda cautelare

La domanda cautelare è respinta perché il periculum in mora non appare manifestamente sussistente e immediatamente apprezzabile. L’eventuale accoglimento del ricorso assicurerebbe comunque il pieno soddisfacimento dell’interesse della ricorrente e, allo stato, prevale l’interesse pubblico alla sollecita definizione dell’iter concorsuale.

Istruttoria sul merito

Il Ministero dell’economia e delle finanze deve trasmettere entro sessanta giorni una relazione definitiva anche sul merito, previamente inviata alla ricorrente, assegnandole un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Decisione sulle questioni di rito e di merito

Ogni decisione sull’eccezione di inammissibilità per difetto di notificazione ai controinteressati e sulle censure relative ai quesiti concorsuali è riservata alla successiva trattazione, una volta completata l’istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso è trattato nell’ambito del procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere in esame decide soltanto sulla domanda cautelare e dispone ulteriori adempimenti istruttori.

  • d.P.R. 487/1994

    La ricorrente ne deduce la violazione in relazione alla formulazione dei quesiti e alla regolarità della procedura concorsuale; la Sezione non si pronuncia ancora sul merito della censura.

  • art. 3 Cost.

    La ricorrente richiama il principio di uguaglianza quale parametro della dedotta disparità di trattamento; la questione è riservata alla decisione di merito.

  • art. 51 Cost.

    La ricorrente lo invoca in relazione all’accesso agli uffici pubblici e alla regolarità della procedura concorsuale; il parere non definisce ancora la relativa censura.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la relazione dell’amministrazione riguarda soltanto la fase cautelare, la Sezione può limitare l’esame alla domanda cautelare e riservare ogni decisione sulle questioni di rito e di merito alla successiva acquisizione della relazione definitiva.
  • La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un periculum in mora manifestamente sussistente e immediatamente apprezzabile, anche quando il fumus boni iuris non sia ancora valutato compiutamente.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a una procedura concorsuale, l’interesse pubblico alla sollecita conclusione dell’iter può prevalere quando l’eventuale accoglimento del ricorso sia comunque idoneo a garantire successivamente il pieno soddisfacimento dell’interesse del ricorrente.
  • Prima della decisione sul merito, l’amministrazione deve fornire una relazione definitiva e consentire al ricorrente di formulare osservazioni e controdeduzioni entro un termine congruo, non inferiore a quello assegnato dal Consiglio di Stato.

Impugnazione di graduatoria concorsuale e domanda cautelare

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di personale dell’Area Assistenti. La ricorrente ha contestato la graduatoria relativa ai posti disponibili in Calabria, l’esito della propria prova scritta digitale e gli atti di formulazione e correzione dei quesiti.

Premesse e richiesta

La procedura, originariamente bandita per 415 posti, è stata successivamente elevata a 461 e poi a 569 posti complessivi. Per la Calabria i posti sono passati da cinque a sette. La candidata ha conseguito 20,700 punti, mentre la soglia minima per il superamento della prova era fissata in 21,00.

La ricorrente ha sostenuto che i quesiti numeri 20, 59 e 89 fossero ambigui o erronei e che il loro riesame avrebbe determinato il superamento della soglia. Ha quindi chiesto l’annullamento della graduatoria, dell’atto di approvazione, dell’esito della prova, dell’avviso di pubblicazione degli esiti e degli ulteriori atti relativi alla formulazione e correzione dei quiz.

Motivi dedotti

Sono stati prospettati, tra gli altri, l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, la violazione del d.P.R. n. 487/1994, dei principi di par condicio, uguaglianza e buon andamento, dell’art. 51 Cost., della lex specialis e del legittimo affidamento, nonché la disparità di trattamento e la contraddittorietà tra atti amministrativi.

La ricorrente ha richiamato anche una pronuncia del Consiglio di Stato del 2 luglio 2024, n. 5840, sostenendo che i quesiti concorsuali dovessero essere formulati in modo chiaro, univoco e privo di ambiguità, così da consentire l’effettivo accertamento della preparazione dei candidati.

Posizione dell’amministrazione

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata corretta notificazione ad almeno un controinteressato, sostenendo che i soggetti destinatari delle notifiche non fossero vincitori del concorso.

Quanto alla cautela, l’amministrazione ha contestato il periculum in mora, rilevando che anche l’accoglimento integrale delle censure non avrebbe consentito alla ricorrente di essere inserita tra i sette vincitori, i quali avevano riportato punteggi superiori a quello che ella avrebbe potuto conseguire dopo il riesame dei quesiti.

Valutazioni cautelari del Consiglio di Stato

La Sezione ha rilevato che la relazione ministeriale trasmessa riguardava soltanto la fase cautelare. Per tale ragione ha ritenuto di poter esaminare, allo stato, esclusivamente la domanda di sospensione, riservando ogni decisione sull’ammissibilità del ricorso e sul merito delle censure alla successiva fase.

La domanda cautelare è stata respinta. La Sezione ha ritenuto non manifestamente sussistente e immediatamente apprezzabile il periculum in mora, indipendentemente da ogni valutazione sul fumus boni iuris. In particolare, l’eventuale accoglimento del ricorso consentirebbe comunque il pieno soddisfacimento dell’interesse della ricorrente. Inoltre, nella fase considerata, è stato ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla sollecita conclusione della procedura concorsuale.

Incombenti istruttori e prosecuzione del procedimento

Il Ministero dell’economia e delle finanze dovrà trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione definitiva anche sul merito. La relazione dovrà essere previamente inviata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.

In caso di mancato e ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo. La Sezione ha rinviato l’ulteriore trattazione a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.

Conclusioni

Il parere ha quindi natura interlocutoria: respinge la sola domanda cautelare, senza definire né l’eccezione di inammissibilità relativa alla notificazione ai controinteressati né le questioni di merito riguardanti la chiarezza e correttezza dei quesiti concorsuali. La decisione definitiva è subordinata al completamento dell’istruttoria ministeriale e al contraddittorio con la ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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