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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22830/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce dalla liquidazione del compenso spettante a un ausiliario nominato dal tribunale nell'ambito di procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. Il tribunale aveva nominato un professionista ai sensi dell'art. 68 c.p.c. per coadiuvare le decisioni sull'omologa e per esprimere un parere su istanze di finanza interinale. All'esito, a seguito di opposizione proposta dalla società contro il decreto di liquidazione, il tribunale aveva riconosciuto all'ausiliario un compenso calcolato sulla base della disciplina generale degli ausiliari e delle tariffe forensi, escludendo l'applicazione analogica della disciplina del concordato preventivo e del D.M. 30/2012. L'ausiliario ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo e il secondo ha denunciato violazione dell'art. 182-bis l. fall. e delle norme fallimentari correlate, sostenendo che gli accordi di ristrutturazione avrebbero natura concorsuale e che, perciò, il decreto di liquidazione sarebbe non contestabile se non nei modi previsti per i compensi del commissario giudiziale; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 68 c.p.c. in relazione all'art. 163 l. fall., sostenendo che le funzioni dell'ausiliario sarebbero sovrapponibili a quelle del precommissario o commissario giudiziale del concordato, con conseguente applicabilità analogica del D.M. 30/2012 e dei relativi compensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non colpivano la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata: il tribunale non aveva fondato la decisione sulla sola qualificazione non concorsuale degli accordi di ristrutturazione, ma soprattutto sul rilievo che il decreto di nomina dell'ausiliario non era più sindacabile in quella sede e che l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 poteva riguardare solo la quantificazione del compenso; inoltre, la decisione di merito si basava su un accertamento in fatto, non specificamente censurato, secondo cui l'ausiliario non aveva svolto funzioni tipiche del commissario giudiziale. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la disciplina degli accordi di ristrutturazione non prevede la nomina di un commissario giudiziale o precommissario; pertanto, quando il tribunale nomina un ausiliario ex art. 68 c.p.c., trova applicazione il regime generale di liquidazione dei compensi degli ausiliari, in particolare l'art. 2 del D.M. 30.05.2002 per le consulenze contabili. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    l'opposizione riguarda il decreto di pagamento per erroneità della liquidazione, non il decreto di nomina dell'ausiliario.

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato nel giudizio di opposizione definito dal tribunale.

  • art. 182-bis l. fall.

    norma sulla procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione; la Corte ribadisce che essa non prevede la nomina di commissario giudiziale e che il tema della natura concorsuale non era decisivo rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 182-quinquies, comma 1, l. fall.

    richiamato con riferimento alle istanze di autorizzazione alla nuova finanza interinale presentate nelle domande di omologazione.

  • art. 68 c.p.c.

    consente la nomina di un ausiliario del giudice; la nomina del professionista nel caso concreto è stata ricondotta a tale disposizione generale.

  • art. 26 l. fall.

    richiamato dal tribunale come possibile rimedio non utilizzabile nel caso concreto per impugnare il decreto di nomina dell'ausiliario.

  • art. 165 l. fall.

    non ritenuto applicabile in via analogica agli accordi di ristrutturazione, perché presuppone la figura del commissario giudiziale propria del concordato preventivo.

  • art. 39 l. fall.

    la disciplina del compenso del commissario giudiziale, non estensibile al caso dell'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c.

  • art. 163 l. fall.

    richiamato per il confronto con la figura del commissario giudiziale nel concordato preventivo.

  • art. 171 e ss. l. fall.

    richiamati come attività proprie del commissario giudiziale, non svolte dall'ausiliario nel caso concreto.

  • art. 2 d.m. 30.05.2002

    ritenuto il criterio applicabile alla liquidazione del compenso dell'ausiliario, in quanto consulenza in materia contabile/ausilio al giudice.

  • artt. 51 e 52 d.P.R. 115/2002

    richiamati per l'aumento del compenso in ragione di urgenza e complessità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del soccombente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come eventuale rimedio straordinario ipotizzato dal ricorrente contro il decreto di liquidazione.

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la difesa personale del ricorrente in proprio.

  • Cass. Sez. Un. 23535/2019

    richiamata per il principio sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • Cass. n. 9087/2018

    citata per l'orientamento sulla natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione.

  • Cass. n. 16347/2018

    citata per l'orientamento sulla natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione.

  • Cass. n. 1350/2019

    citata per l'orientamento sulla natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione.

  • Cass. n. 6019/2015

    richiamata a sostegno dell'applicazione dell'art. 2 d.m. 30.05.2002 alla liquidazione di compensi in fattispecie analoghe.

  • art. 182-septies, comma 4, l. fall.

    richiamato dal ricorrente come indice normativo della possibile nomina di un ausiliario in specifici accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari.

  • art. 44, comma 4, c.c.i.i.

    richiamato dal ricorrente come indice sistematico di futura previsione della nomina del commissario giudiziale in determinate ipotesi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso ex art. 170 d.P.R. 115/2002 può essere contestato il quantum della liquidazione, non il decreto di nomina dell'ausiliario, salvo diversi rimedi espressamente previsti dall'ordinamento.
  • Le censure in cassazione sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata, ma attaccano questioni diverse o solo apparentemente sovrapponibili.
  • La disciplina del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo non è automaticamente estensibile all'ausiliario nominato nel diverso contesto dell'accordo di ristrutturazione, se la normativa speciale non prevede quella figura e se le attività svolte non sono sovrapponibili a quelle tipiche del commissario.
  • Quando il tribunale nomina un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. per assisterlo in attività specialistiche, la liquidazione del compenso segue la disciplina generale degli ausiliari e, per attività riconducibili a consulenze contabili, il parametro di cui al D.M. 30.05.2002.
  • L'analogia con le regole del concordato preventivo richiede una reale identità o forte sovrapponibilità di funzioni; in difetto, la diversità strutturale della procedura impedisce l'estensione automatica del relativo regime dei compensi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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