Sentenza del 28/10/2016 n. 21813 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva riconosciuto alla società il credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000 per investimenti in aree svantaggiate. L'Ufficio sosteneva che le spese, pari a 245.000 euro, riguardassero opere di ristrutturazione e spese incrementative eseguite su un immobile di proprietà di terzi condotto in locazione, e non l'acquisizione di beni strumentali nuovi agevolabili. La Corte ha precisato che la realizzazione su beni altrui non esclude automaticamente il beneficio, ma il contribuente deve dimostrare che le opere costituiscano beni materiali autonomi, nuovi, ammortizzabili e separabili dall'immobile cui accedono.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, sebbene per motivi parzialmente diversi da quelli prospettati. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, rilevando che essa aveva verificato la funzionalità produttiva delle opere, ma non il loro effettivo carattere di beni autonomi e ammortizzabili. La causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che dovrà accertare, sulla base dei corretti principi contabili e fiscali, se le spese siano classificabili tra le immobilizzazioni materiali oppure costituiscano semplici costi incrementativi riferiti all'immobile altrui.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui al testo unico delle imposte sui redditi...
Il credito d'imposta spetta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, destinati a strutture produttive situate in aree agevolate, purché fiscalmente ammortizzabili. Le spese su beni di terzi possono essere agevolate solo se riguardano beni materiali autonomi e non meri costi o migliorie inseparabili dall'immobile.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68, oggi artt. 103 e 104
I beni agevolabili devono essere ammortizzabili fiscalmente, cioè beni strumentali il cui costo può essere ripartito nel tempo in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 14, comma 3
Le spese incrementative prive di autonoma funzionalità, riferite a beni di terzi e contabilizzate come immobilizzazioni immateriali, non costituiscono beni strumentali agevolabili, ma meri costi deducibili secondo le regole fiscali applicabili.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 55/2003
La detenzione del bene a titolo diverso dalla proprietà, come locazione o comodato, non impedisce in astratto l'agevolazione; è però necessario verificare il corretto trattamento contabile e la natura autonoma del bene realizzato.
Massime di principio
- Per ottenere un credito d'imposta sugli investimenti non basta dimostrare che l'opera migliora o rende possibile l'attività produttiva: occorre provare che si tratti di un bene nuovo, strumentale, autonomo e fiscalmente ammortizzabile.
- Le opere realizzate su immobili di terzi possono essere agevolabili anche se l'impresa non è proprietaria dell'immobile, ma solo quando mantengono una propria individualità e possono essere rimosse e utilizzate separatamente alla cessazione della locazione o del comodato.
- Le migliorie inseparabili dall'immobile altrui, prive di autonoma funzionalità e contabilizzate come immobilizzazioni immateriali o costi incrementativi, non rientrano normalmente nell'agevolazione prevista per i beni strumentali.
- La corretta classificazione contabile e la documentazione tecnica sulla natura, amovibilità, autonomia e ammortizzabilità dell'investimento sono decisive per dimostrare il diritto al beneficio fiscale.
- In caso di rinvio dopo la cassazione, il giudice di merito deve riesaminare concretamente la natura delle opere applicando i principi stabiliti dalla Corte, senza limitarsi a valutarne la sola utilità per il processo produttivo.
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