Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6131/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 5042/2024 del Tribunale ordinario di Roma, II Sezione Lavoro, pubblicata in data 30/04/2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato sul riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 5042/2024 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad attribuire la Carta per il valore corrispondente, oltre interessi o rivalutazione. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, regolarmente notificata all'Amministrazione e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto provato l'inadempimento del Ministero, anche in ragione dell'assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto accertato dal giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente per un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere la sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha adottato la misura del commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza relativa al titolo giudiziale indicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione è stato ritenuto verificato e consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica Amministrazione.

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stato richiamato nel titolo da eseguire quale riferimento per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione del beneficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all'Amministrazione e divenuta esigibile dopo il decorso del termine previsto dalla legge per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del titolo e accertare l'inadempimento dell'Amministrazione.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudicato; l'Amministrazione deve limitarsi a dare esecuzione alle statuizioni contenute nel titolo giudiziale.
  • Quando l'Amministrazione, a fronte della deduzione di inadempimento, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato, tale inerzia può concorrere a fondare l'accoglimento della domanda esecutiva secondo le regole sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.