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Sentenza

Sentenza del 22/07/2021 n. 20963 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Sanzioni amministrative per sottofatturazione in dogana: l'Agenzia aveva irrogato allo spedizioniere (in solido con l'importatore F8 Pronto Moda) sanzioni per dichiarazione del valore della merce importata dalla Cina molto inferiore rispetto al valore accertato. In primo grado il giudice tributario aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo che lo spedizioniere, agendo come rappresentante diretto, non potesse essere ritenuto consapevole della difformità in mancanza della fattura di acquisto e della polizza di carico cui non aveva accesso, sicché la responsabilità non poteva fondarsi su mera imputazione oggettiva senza prova della conoscenza o della conoscibilità dell'errore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che lo spedizioniere che agisce come rappresentante diretto non è solidalmente obbligato al pagamento dei diritti doganali derivanti da una rettifica dell'accertamento quando si è limitato a depositare la dichiarazione e i documenti forniti dall'importatore, a meno che l'Amministrazione dimostri con elementi concreti che lo spedizioniere abbia fornito dati o documenti inesatti o che abbia conosciuto o avrebbe dovuto conoscere la loro erroneità. Nel caso concreto l'Amministrazione non ha fornito prove oggettive della conoscenza o della conoscibilità dell'errore (lo spedizioniere non aveva la fattura rinvenuta successivamente né la polizza di carico). Ricorso rigettato; spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario - CDC), artt. 201-205

    Disciplina quando nasce l'obbligazione doganale: responsabilità soggettiva legata all'autore della dichiarazione; distingue gli obblighi derivanti dalla dichiarazione regolare da quelli derivanti da introduzione irregolare o sottrazione al controllo doganale. Stabilisce i casi in cui anche lo spedizioniere può essere considerato debitore.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 5, comma 4

    "la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto"

    Presunzione che chi non prova i poteri di rappresentanza agisca come rappresentante indiretto (dichiarante) e quindi sia direttamente responsabile.

  • TULD (Testo Unico delle Dogane), art. 40, comma 1

    Prevede che la dichiarazione doganale possa essere fatta personalmente dall'importatore o per mezzo di un rappresentante diretto o indiretto; disciplina la differenza fra rappresentanza diretta e indiretta.

  • L. 22 dicembre 1960, n. 1612 e L. n. 213/2000, art. 2, comma 6

    "in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonchè alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali ... se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo"

    Lo spedizioniere rappresentante diretto è solidalmente responsabile solo se ha fornito dati/documenti errati o se era (o avrebbe dovuto essere) a conoscenza della loro erroneità; la responsabilità richiede prova dell'elemento soggettivo (conoscenza/ conoscibilità).

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 10-11

    Regole sulle sanzioni amministrative tributarie: art.5 richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato; la Corte ha richiamato l'onere probatorio dell'Amministrazione per dimostrare la rimproverabilità.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola sull'onere della prova: la Corte ricorda che l'onere probatorio spetta all'Amministrazione per dimostrare la responsabilità dello spedizioniere, potendosi avvalere anche di presunzioni.

  • Codice civile, art. 2729

    Riferimento alle prove presuntive: l'Amministrazione può provare la responsabilità anche tramite elementi presuntivi, purché concreti e specifici.

Massime di principio

  • Distinguere rappresentante diretto e indiretto: il rappresentante indiretto (che dichiara a proprio nome) è normalmente responsabile come dichiarante; il rappresentante diretto è responsabile solidalmente solo se ha fornito i dati/documenti errati o era (o avrebbe dovuto essere) a conoscenza della loro erroneità.
  • Onere della prova a carico dell'Amministrazione: per ritenere lo spedizioniere responsabile è necessario provare, con elementi concreti e specifici (anche presuntivi ma non vaghi), sia la condotta attiva dello spedizioniere (fornitura di dati/documents errati) sia l'elemento soggettivo della conoscenza o della conoscibilità dell'errore.
  • Documentazione mancante rileva: la mancata disponibilità da parte dello spedizioniere di documenti rilevanti (es. fattura d'acquisto, polizza di carico) può escludere la sua conoscenza dell'errore e quindi la responsabilità, salvo prova contraria dell'Amministrazione.
  • Discrepanze formali non sempre decisive: una discrasia tra nominativo dell'importatore e quello del destinatario/consignatario non costituisce di per sé prova della conoscenza della sottofatturazione; va valutata nel contesto probatorio complessivo.
  • Casi di responsabilità autonoma: lo spedizioniere può comunque risultare debitore in presenza di introduzione irregolare o sottrazione al controllo doganale (artt. 202-203 CDC) o se ha collaborato con consapevolezza a tali condotte.
  • Prassi cautelativa per gli spedizionieri: verificare sempre la corrispondenza tra fatture, documenti di trasporto e dichiarazione; richiedere e conservare fatture e polizze; annotare richieste di chiarimento all'importatore; adottare la massima diligenza professionale e conservarne traccia per potersi difendere in caso di contestazioni.

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