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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44823/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo dell'immobile sito a Caivano (Parco Verde). Il difensore deduceva violazione di legge (art. 54 cod. pen.) sostenendo la sussistenza della scriminante dello stato di necessità per emergenza abitativa; inoltre si richiamavano pagamenti dei canoni di locazione e tentativi di regolarizzazione come elementi idonei a escludere il dolo richiesto per il reato contestato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione e, soprattutto, per mancanza dell'interesse concreto ad impugnare: la ricorrente non contesta la titolarità dell'immobile in capo al Comune di Caivano e non ha allegato un "titolo" o altro elemento che giustificasse la restituzione del bene in suo favore. Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito della scriminante invocata (art. 54 c.p.) né sulle valutazioni del tribunale sulla sussistenza del fumus commissi delicti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in euro tremila (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 54 cod. pen. (scriminante dello stato di necessità)

    La ricorrente ha invocato la norma per giustificare il comportamento; la Corte di cassazione non ha esaminato il merito della scriminante perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse/legittimazione.

  • artt. 633 e 639-bis cod. pen.

    Gli articoli richiamati definivano i reati di riferimento per i quali il tribunale aveva ravvisato il fumus commissi delicti e, sulla base di ciò, disposto il sequestro preventivo. La Cassazione, pur richiamandoli nella ricostruzione, non ha pronunciato una valutazione sui fatti per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Stabilisce la legittimazione astratta ad impugnare i provvedimenti di sequestro (imputato, persona alla quale le cose sono state sequestrate, chi ha diritto alla restituzione). La Corte interpreta la norma precisando che, oltre alla legittimazione astratta, è necessario un interesse concreto e attuale che consenta di ottenere la restituzione del bene.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Regola la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; è richiamata per indicare la modalità processuale adottata nel procedimento di Cassazione.

  • art. 568 cod. proc. pen., commi 3 e 4

    Richiamati in relazione al principio che l'interesse all'impugnazione non può essere desunto solo dalla legittimazione formale; il comma 4 impone all'impugnante di allegare, a pena di inammissibilità, i fatti e le ragioni che dimostrino la relazione con la cosa sequestrata e la pretesa alla restituzione.

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d)

    Richiama l'onere di dedurre le ragioni dell'impugnazione; la Corte cita tale norma per sottolineare che chi impugna deve allegare i fatti e i titoli che giustificano la restituzione del bene.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna dell'odierno ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria di euro tremila.

Massime di principio

  • La legittimazione astratta a impugnare un sequestro preventivo (art. 322 c.p.p.) non basta: chi non è proprietario dell'oggetto sequestrato deve provare un interesse concreto e attuale, tipicamente dimostrando un titolo che giustifichi la restituzione del bene.
  • In ricorsi contro sequestri preventivi l'onere probatorio è stringente: l'impugnante deve allegare i fatti e i titoli (contratto di locazione, atto di assegnazione, provvedimento amministrativo, provata situazione di diritto) che colleghino la sua posizione giuridica al bene sottoposto a vincolo, a pena di inammissibilità.
  • Argomentazioni di merito (es. invocazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p.) non saranno esaminate se manca la condizione di ammissibilità; per ottenere che il giudice entri nel merito occorre prima superare il vaglio di legittimazione/interesse.
  • Chi propone impugnazione infondata o manifestamente inammissibile rischia la condanna alle spese e sanzioni accessorie (es. somme da versare alla Cassa delle ammende); valutare preventivamente la presenza dei titoli è essenziale.
  • Se l'obiettivo è ottenere la restituzione dell'immobile o la rimozione del vincolo cautelare, è strategico acquisire e documentare fin dall'inizio un titolo giuridico o prova di possesso idonea a dimostrare il diritto alla restituzione.

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