Cassazione Civile, Ordinanza n. 09358/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia origina da un'azione proposta da un istituto di credito per far dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 c.c., due atti dispositivi compiuti da coniugi proprietari di immobili: prima la costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su alcuni beni immobili in favore di una società, poi il conferimento degli stessi beni in un fondo patrimoniale. Il Tribunale ha accolto la domanda. I soccombenti hanno appellato la decisione, notificando l'atto di appello via PEC e costituendosi con deposito cartaceo di copie di atti informatici e delle ricevute di accettazione e consegna, ma senza immediata attestazione di conformità e senza deposito telematico degli originali/duplicati informatici. La Corte d'appello ha dichiarato improcedibile l'appello, ritenendo insufficiente la prova della notificazione e della tempestività della costituzione, e ha escluso che la successiva produzione in formato .eml o il comportamento della parte appellata potessero sanare il vizio. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) nullità per mancata fissazione dell'udienza di discussione orale richiesta e per omessa instaurazione del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio; (2) violazione delle norme sulla costituzione in appello e sulla sanatoria delle nullità, sostenendo che era stata tempestivamente depositata copia dell'atto notificato con la prova della notifica; (3) violazione dei principi costituzionali e convenzionali e delle norme sul processo telematico, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ignorato la notifica via PEC e il mancato disconoscimento della conformità da parte dell'appellato; (4) ulteriore violazione delle norme processuali per avere attribuito alla PEC e alle ricevute eml una valenza probatoria insostituibile, nonostante il successivo deposito telematico dei file.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo tardiva la richiesta di discussione orale formulata solo in comparsa conclusionale e non all'udienza di precisazione delle conclusioni, e ha escluso la nullità per omesso contraddittorio perché la questione decisa era di puro diritto/processuale e quindi non necessitava di previa interlocuzione ex art. 101 c.p.c. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il secondo, il terzo e il quarto motivo: ha affermato che l'improcedibilità dell'appello opera solo in caso di mancata costituzione nel termine, non per mere irregolarità formali della costituzione; che, in presenza di costituzione tempestiva, il vizio derivante dal deposito di copie analogiche anziché degli originali informatici segue il regime delle nullità e può risultare sanato dalla costituzione dell'appellato senza contestazioni sulla conformità; e che la Corte d'appello non aveva applicato correttamente i principi delle Sezioni Unite, improntati alla strumentalità delle forme e alla salvaguardia del diritto di difesa nell'ambiente digitale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
norma posta a fondamento della domanda di inefficacia degli atti dispositivi compiuti in pregiudizio del creditore
art. 2645-ter c.c.
norma che disciplina il vincolo di destinazione imposto sui beni immobili
art. 350 c.p.c.
richiamato per i controlli del giudice d'appello e per il termine entro cui verificare la ritualità della costituzione e della prova della notifica
art. 352 c.p.c.
la richiesta di discussione orale va formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni e, se tardiva, può essere respinta
art. 101 c.p.c.
il previo contraddittorio è necessario solo per questioni di fatto o miste, non per questioni di puro diritto o processuali
art. 156 c.p.c.
il vizio di forma è soggetto al regime di sanatoria per raggiungimento dello scopo
art. 165 c.p.c.
le irregolarità relative alle forme del deposito/costituzione sono ricondotte al regime delle nullità e non dell'improcedibilità quando la costituzione sia tempestiva
art. 347 c.p.c.
l'obbligo di costituirsi entro il termine rileva ai fini della procedibilità dell'appello
art. 348 c.p.c.
richiamato congiuntamente alle regole sulla costituzione e sulla procedibilità dell'appello
art. 111 Cost.
invocato come parametro per un'interpretazione del processo orientata alla decisione di merito e alla tutela effettiva del contraddittorio
art. 24 Cost.
richiamato per privilegiare il diritto fondamentale di azione e difesa
art. 6 CEDU
richiamato a sostegno dell'esigenza di effettività del diritto di difesa e di accesso al giudice
art. 47 Carta UE
richiamato quale parametro di tutela giurisdizionale effettiva
d.lgs. n. 82/2005, art. 23, comma 2
la mancata contestazione della conformità della copia all'originale può sanare l'irregolarità del deposito
d.lgs. n. 82/2005, art. 2, comma 6
richiamato insieme alle regole sul documento informatico e sulla sua efficacia probatoria
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 369 c.p.c.
richiamato per i principi sull'improcedibilità in caso di deposito del ricorso notificato in forma analogica anziché digitale
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994
richiamato in relazione all'attestazione di conformità degli atti notificati via PEC
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, l'improcedibilità è conseguenza della mancata costituzione entro il termine, non della sola inosservanza delle forme del deposito o della produzione di copie analogiche in luogo degli originali informatici.
- Quando la costituzione dell'appellante è tempestiva ma irregolare sul piano formale, il vizio segue il regime delle nullità e può essere sanato se l'appellato si costituisce senza contestare la conformità della copia all'originale e se dagli atti è possibile controllare la tempestività della notifica.
- Le questioni di puro diritto o di natura processuale possono essere rilevate d'ufficio dal giudice senza previa instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; il contraddittorio preventivo è richiesto solo per questioni di fatto o miste di fatto e diritto.
- La richiesta di discussione orale in appello deve essere formulata nel momento processuale previsto dall'art. 352 c.p.c.; se proposta soltanto nella comparsa conclusionale è tardiva e può essere respinta.
- In presenza di processo telematico, l'interpretazione delle regole formali deve essere coerente con i principi di strumentalità delle forme e di effettività della tutela giurisdizionale, evitando sanzioni processuali sproporzionate o irragionevolmente formalistiche.
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