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Ordinanza

Ordinanza n. 1095/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Ministero dell'Istruzione prot.n. 0075698 del 11 novembre 2025 (all. 1 provvedimento di rigetto) avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di riconoscimento del percorso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e più precisamente in Romania; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso che potesse essere pregiudicato dal diniego di riconoscimento. Ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti di gravità e irreparabilità del danno necessari per concedere la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento del percorso di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota ministeriale dell'11 novembre 2025 con cui è stata respinta l'istanza di riconoscimento del percorso di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone specifiche censure di legittimità né argomenti relativi al fumus boni iuris; dà conto esclusivamente della domanda cautelare e della verifica del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un danno grave e irreparabile; nel caso concreto il periculum in mora è stato escluso per la mancata dimostrazione di un rapporto di lavoro in corso pregiudicato dal diniego.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera allegazione dell'incidenza sfavorevole dell'atto sulla posizione giuridica del ricorrente non è sufficiente.
  • In materia cautelare, la mancata prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro in corso concretamente pregiudicato dal provvedimento impugnato può escludere il periculum in mora e condurre al rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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