Cassazione Penale, Sentenza n. 6262/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che, in data 18/02/2020, aveva respinto il reclamo proposto da Amato Carmine avverso il decreto ministeriale del 22/01/2020 di proroga della sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo in particolare che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente l'attualità della pericolosità e la sua manifestata volontà di dissociazione (interrogatorio di giugno 2019), oltre a rilevare elementi di autodenuncia non ancora indagati che, secondo la difesa, sarebbero incompatibili con la permanenza del regime differenziato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza di carenza motivazionale, essendo il controllo di legittimità limitato alla violazione di legge e alla sola assoluta carenza di motivazione. Ha confermato che il Tribunale aveva chiaramente motivato la sussistenza del "pericolo" di mantenimento di contatti con il contesto mafioso, fondandosi sul ruolo di vertice del ricorrente nel clan Amato-Pagano, sulle condanne irrevocabili per associazione mafiosa e sugli elementi storici desunti dagli atti (anche in relazione al narcotraffico), nonché sulla perdurante vitalità del gruppo. La dichiarazione di dissociazione è stata valutata dal Tribunale come non decisiva, tenuto conto della personalità negativa dell'Amato e del rischio che dichiarazioni processuali possano essere strumentali. La Corte ha richiamato la natura essenzialmente preventiva del regime 41-bis (confermando orientamenti della giurisprudenza interna e della Corte EDU) e ha ritenuto corretta la prognosi basata su dati storici e sul ruolo pregresso. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen. (co. 2 sexies)
art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.
La norma disciplina il regime differenziato e limita il sindacato di legittimità in cassazione alla sola violazione di legge; per la sua applicazione/proroga non è richiesto l'accertamento di una attuale condizione di affiliato, ma la sussistenza di elementi che ragionevolmente rechino la presunzione del mantenimento di contatti con il contesto criminale di provenienza
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3 (giurisprudenza Corte EDU)
la Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali
Il regime 41-bis è compatibile con l'art. 3 CEDU se accompagnato da adeguata giustificazione e proporzionalità; la Corte EDU ha riconosciuto la finalità preventiva e di separazione dei contatti
Sez. I n. 52054 del 29.4.2014 (Corte di Cassazione)
Giurisprudenza di legittimità che conferma la natura preventiva del regime differenziato e la possibilità di giustificare misure restrittive in presenza di adeguati elementi prognostici
Sez. V n. 40673 del 30.5.2012 (Corte di Cassazione)
Precedente che valorizza l'intensità del ruolo associativo pregresso quale dato cognitivo rilevante per la prognosi sul rischio di mantenimento dei contatti
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di proroga o applicazione del 41-bis è limitato al vizio di diritto: la Corte verifica principalmente la violazione di legge o la totale carenza di motivazione (mancanza grafica o assenza dei minimi requisiti logici).
- Per disporre o prorogare il regime 41-bis non è necessario dimostrare l'attuale appartenenza attiva all'organizzazione criminale; è sufficiente la presenza di elementi che consentano una prognosi ragionevole del mantenimento dei contatti con il contesto criminale di provenienza.
- La rilevanza del ruolo pregresso nel gruppo criminale e la perdurante vitalità dell'organizzazione territoriale sono elementi decisivi nella valutazione del rischio di mantenimento dei contatti.
- Le dichiarazioni di dissociazione del detenuto vanno valutate con prudenza: possono essere considerate non decisive se il giudice ritiene che siano strumentali o incompatibili con la personalità e la storia del soggetto.
- La finalità del 41-bis è essenzialmente preventiva e inibitoria (separare i detenuti dalle reti criminali); la sua compatibilità con i diritti fondamentali (es. art. 3 CEDU) dipende dalla adeguata motivazione, necessità e proporzionalità dell'intervento.
- In sede di motivazione è sufficiente un percorso argomentativo coerente e ancorato ai dati storici e probatori: valutazioni di fatto, se logicamente motivate, sono generalmente insindacabili in Cassazione.
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