Ordinanza n. 1015/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 16 dicembre 2025 (N. -OMISSIS-/SAA/I/-OMISSIS-), con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 7, nn. 2 e 3 del D.P.R. 25.10.1981, n. 737; della Delibera n. 2.8/2025/Pers. del Consiglio Provinciale di Disciplina istituito presso la Questura di Caserta, datata 26 novembre 2025; del Processo verbale della 2ª riunione del Consiglio Provinciale di Disciplina (Cat. 2.8/2025/Pers. ) del 26 novembre 2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di destituzione dal servizio, unitamente agli atti del Consiglio Provinciale di Disciplina
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Capo della Polizia del 16 dicembre 2025 con cui è stata disposta la destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 7, comma 2, nn. 2 e 3, del d.P.R. n. 737/1981, nonché la delibera e il verbale del Consiglio Provinciale di Disciplina del 26 novembre 2025 e gli atti presupposti, connessi o consequenziali. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; in sede cautelare, il ricorrente ha contestato la legittimità della sanzione disciplinare. Il TAR ha ritenuto decisivo che i fatti addebitati risultassero da una sentenza penale di condanna passata in giudicato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di tutela cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza. I fatti contestati, risultando da una sentenza di condanna passata in giudicato, sono stati ritenuti senz'altro riconducibili alle fattispecie disciplinari per le quali l'art. 7, comma 2, nn. 2 e 3, del d.P.R. n. 737/1981 prevede la destituzione. La valutazione della commissione di disciplina, condivisa dal Capo della Polizia, non è apparsa manifestamente irragionevole né sproporzionata rispetto alla gravità degli addebiti. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, nn. 2 e 3, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
La destituzione è ritenuta applicabile quando i fatti disciplinarmente contestati sono riconducibili alle fattispecie previste dalla norma; la valutazione disciplinare è sindacabile, in sede cautelare, se manifestamente irragionevole o sproporzionata.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta incidentalmente nel giudizio amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di una sanzione disciplinare può essere respinta quando i fatti contestati risultano accertati da una sentenza penale irrevocabile e sono prima facie riconducibili alla fattispecie normativa che prevede la sanzione applicata.
- La valutazione della commissione disciplinare, recepita dall'autorità competente, non giustifica la sospensione cautelare quando non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionata rispetto alla gravità degli addebiti.
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