Sentenza n. 704/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione VII, 27 giugno 2022, n. 4327/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, di un vano destinato a locale wc sul terrazzo e di un locale di 29,50 mq al piano terra, realizzati in assenza di titolo edilizio e paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere, sostenendo che i due locali fossero pertinenze di modeste dimensioni dell’immobile principale e che, pertanto, non richiedessero permesso di costruire né autorizzazione paesaggistica. Quanto al vano wc, ha inoltre sostenuto che il vincolo di inedificabilità avesse portata relativa e riguardasse soltanto nuovi vani residenziali. Con il secondo motivo ha censurato la qualificazione del locale al piano terra, affermando che non vi fossero modifiche di volumetria, sagoma o prospetti e che l’intervento costituisse manutenzione di una preesistente baracca in lamiera, la cui illegittimità non sarebbe stata specificamente contestata dal Comune. Con il terzo motivo ha dedotto omessa pronuncia, illogicità della motivazione e violazione di legge, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto esaminare previamente un’istanza di condono presentata dalla precedente proprietaria prima di adottare misure repressive. In via preliminare, l’appellante ha chiesto il rinvio dell’udienza per la sostituzione del difensore e per consentire al nuovo difensore l’esame degli atti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo in casi eccezionali, integrati da gravi ragioni incidenti sulle esigenze fondamentali di difesa. La sostituzione del difensore non costituisce, di per sé, evento eccezionale, poiché la continuità dell’assistenza difensiva è assicurata dal principio di perpetuatio dell’ufficio defensionale: il precedente difensore conserva il ministero fino alla nomina del nuovo e quest’ultimo, accettando l’incarico, assume i relativi poteri e doveri. Nel merito, ha ritenuto infondati tutti i motivi. I due locali non sono qualificabili come pertinenze urbanistiche, poiché la pertinenza presuppone un volume distinto dall’edificio principale, sebbene funzionalmente collegato, mentre nella fattispecie si trattava di ampliamenti del fabbricato originario. Quanto al locale al piano terra, non è stata provata la legittimità né la consistenza della preesistente baracca in lamiera, priva di titoli edilizi; è quindi legittima la qualificazione comunale dell’opera realizzata in sua sostituzione come abusiva. L’istanza di condono non impediva l’adozione dell’ordinanza, perché riguardava opere diverse, consistenti in un piccolo ampliamento al piano primo, mentre l’ordinanza contestava il vano wc sul terrazzo e il locale al piano terra. L’appello è stato integralmente respinto, con condanna dell’appellante al pagamento di 3.500 euro, oltre oneri e accessori, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali
Il rinvio dell’udienza è ammesso soltanto in presenza di gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di tutela del diritto di difesa; la mera sostituzione del difensore non è sufficiente quando la continuità dell’assistenza difensiva è garantita.
artt. 85 e 301 c.p.c.
Richiamati a fondamento del principio di perpetuatio dell’ufficio defensionale, secondo cui il precedente difensore conserva il ministero nella causa fino alla sostituzione e il nuovo difensore assume, con l’accettazione dell’incarico, i relativi poteri e doveri.
art. 6, comma 1, d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dall’appellante per sostenere l’edilizia libera delle opere, ma il giudice ha escluso che i manufatti potessero essere qualificati come pertinenze e ha quindi respinto la censura.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il rinvio della trattazione può essere disposto solo per casi eccezionali, costituiti da gravi ragioni concretamente incidenti sulle esigenze fondamentali del diritto di difesa; la sostituzione del difensore, se non determina una discontinuità nell’assistenza tecnica, non integra di per sé tale presupposto.
- La qualificazione urbanistica di un’opera come pertinenza richiede che si tratti di un volume distinto dall’edificio principale, ancorché funzionalmente collegato; tale qualificazione non è invocabile per ampliamenti del fabbricato originario.
- La sostituzione di un manufatto preesistente non legittimamente documentato non può essere qualificata come mera manutenzione, se non è provata la legittimità e la consistenza dell’opera originaria.
- Un procedimento sanzionatorio edilizio può procedere autonomamente rispetto a un procedimento di condono quando l’istanza di condono riguarda opere diverse da quelle oggetto dell’ordinanza repressiva.
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