Sentenza n. 3874/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, come integrato da motivi aggiunti presentati da Andreani Tributi s.r.l. in data 8 gennaio 2026 e 13 marzo 2026: - della Determinazione n. 572 del Settore 9 - Servizi Finanziari del Comune di Meta del 17/10/2025, recante a oggetto “Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di Supporto all’attività si Gestione Ordinaria selle Violazioni C.D.S. e delle Sanzioni Amministrative e in Concessione dei Servizi di Gestione Ordinaria, Accertamento e Riscossione Coattiva Cup nonché della Riscossione Coattiva di tutte le Entrate Comunali” _ CIG 15B6C27226B6 –Approvazione Verbali di Gara-Efficacia Aggiudicazione (Art. 17, co 5, D.Lgs 36/2023)”, comunicata ad AT e pubblicata il 17.10.2025; - di tutti i verbali di gara: 1. I seduta del 26.8.2025; 2. II seduta del 2.9.2025; 3. III seduta del 9.9.2025; 4. IV seduta del 16.9.2025; 5. V seduta del 18.9.2025; 6. VI seduta del 23.9.2025; 7. VII seduta del 2.10.2025; - di tutti gli atti adottati nel procedimento, precedenti o successivi all’aggiudicazione, nessuno escluso, ivi inclusi: a) nota Comune di Meta Prot.n. 20174/2025 del 28/10/2025; b) nota Comune di Meta prot.n. 20437/2025 del 30/10/2025; c) nota Comune di Meta prot.n. 21107/2025 del 06/11/2025; d) pubblicazioni degli atti e relative comunicazioni, incluse quelle del 23.10.2025 e del 30.10.2025; - in subordine e in parte qua, del Disciplinare di gara; - di ogni nota, parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e atto in genere comunque connesso presupposto o conseguente, espressamente menzionato o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non noti o non espressamente richiamati; nonché per la conseguente declaratoria d’inefficacia della aggiudicazione, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., a Credit Network & Finance S.p.A. e del contratto eventualmente medio tempore sottoscritto tra il Comune di Meta e Credit Network & Finance S.p.A., nonché condanna del Comune di Meta al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente in forma specifica e/o per equivalente ai sensi degli artt. 124 e/o 30 e 34 c.p.a.; B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Credit Network & Finance s.p.a. il 9 dicembre 2025, come integrato da motivi aggiunti presentati il 26 gennaio 2026: - dei verbali di gara della “Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di Supporto all’attività di Gestione Ordinaria delle Violazioni C.D.S. e delle Sanzioni Amministrative e in Concessione dei Servizi di Gestione Ordinaria, Accertamento e Riscossione Coattiva CUP nonché della Riscossione Coattiva di tutte le Entrate Comunali” - CIG 15B6C27226B6- segnatamente di: 1. I seduta del 26.08.2025; 2. II seduta del 02.09.2025; 3. III seduta del 09.09.2025; 4. IV seduta del 16.09.2025; 5. V seduta del 18.09.2025; 6. VI seduta del 23.09.2025; 7. VII seduta del 02.10.2025; - in via tuzioristica se ed in quanto possa occorrere, del Disciplinare di gara art. 22, se ed in quanto letto ed interpretato, in combinato disposto con l’art. 18, quale scelta della Stazione Appaltante di procedere alla riparametrazione delle offerte tecniche, ai sensi di quanto indicato nella parte in diritto; - della determinazione n. 572 del Settore 9 – Servizi Finanziari del Comune di Meta del 17.10.2025, di “Approvazione Verbali di Gara Efficacia Aggiudicazione (Art. 17 Co. 5 D.lgs. 36/2023)”, in parte qua, ovvero con riferimento all’errore di calcolo di cui all’impegno di spesa inerente l’importo di aggiudicazione di cui si invoca la rettifica; - di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi di CNF, ivi incluso- se ed in quanto esistente- il provvedimento di numero e data sconosciuti a mezzo del quale il RUP avrebbe consentito l’oscuramento della offerta Andreani Tributi nonché per la condanna dell'Amministrazione all’esibizione ex art. 116 e 65 CPA della documentazione richiesta con istanza di accesso, ivi inclusa quella consegnata ma “oscurata”, con particolare riferimento all’offerta amministrativa e tecnica della Andreani Tributi, nei sensi di quanto precisato nel ricorso incidentale de quo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di una procedura aperta, inclusa l’aggiudicazione del servizio in favore dell’impresa prima classificata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente principale ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa prima classificata, deducendo: violazione dell’art. 108 d.lgs. 36/2023 e degli artt. 18 e 22 del disciplinare per mancata riparametrazione dei punteggi tecnici; incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria, anche per la modifica dei costi della manodopera nei giustificativi e per l’asserita non sostenibilità economica; nullità o indeterminatezza del contratto di avvalimento relativo ai requisiti di iscrizione e alle risorse messe a disposizione; erronea verifica dei requisiti; illegittima attribuzione di punteggi all’offerta tecnica dell’aggiudicataria. In via subordinata ha impugnato l’intera lex specialis, sostenendo che gli artt. 18.1, 18.2 e 22 del disciplinare fossero contraddittori e non consentissero di comprendere se e come dovesse essere effettuata la riparametrazione, con lesione dell’affidamento, della buona fede, della trasparenza e della concorrenza. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’illegittima ammissione della ricorrente principale, l’incongruità della sua offerta, l’erronea attribuzione del punteggio tecnico e, in via subordinata, l’illegittimità della disciplina di gara ove interpretata nel senso di imporre la riparametrazione; ha inoltre chiesto l’accesso alla documentazione dell’offerta della ricorrente principale.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale. Ha respinto il motivo diretto a imporre alla stazione appaltante la riparametrazione, rilevando che il disciplinare la richiamava agli artt. 18.1 e 22, ma non ne stabiliva le modalità concrete, mentre l’art. 18.2, richiamato dall’art. 22, disciplinava soltanto il calcolo dei punteggi assoluti fino a 70 punti. La disciplina non consentiva quindi di ricavare una regola applicativa vincolante e univoca. Le ulteriori censure dirette contro l’aggiudicataria sono state dichiarate improcedibili o inammissibili per carenza di utilità concreta: anche se accolte, avrebbero condotto all’aggiudicazione in favore della seconda classificata, non della ricorrente principale, e l’ipotetica esclusione della seconda classificata era stata prospettata in modo generico. È stata invece accolta la censura subordinata contro la lex specialis. Il TAR ha ritenuto intrinsecamente contraddittorio il disciplinare, perché talune disposizioni sembravano prevedere la riparametrazione, mentre altre non la disciplinavano o sembravano escluderla. L’ambiguità non era superabile mediante interpretazione letterale o sistematica e incideva sulle strategie competitive degli operatori e sull’esito della gara, violando i principi di affidamento, buona fede, trasparenza e concorrenza. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile, poiché l’annullamento dell’intera procedura per vizi della lex specialis conservava l’interesse strumentale alla riedizione della gara anche a prescindere dalle questioni relative all’ammissione della ricorrente principale. Sono stati annullati gli atti di gara e l’aggiudicazione, con obbligo di riedizione della procedura. Non è stata dichiarata l’inefficacia del contratto, non risultandone la stipulazione. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese in favore della ricorrente; spese compensate nei rapporti con le controinteressate.
Norme richiamate
art. 108 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale parametro per la disciplina e la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; le censure fondate su tale disposizione contro l’aggiudicataria non sono state esaminate nel merito per carenza di utilità concreta.
artt. 18.1, 18.2 e 22 del disciplinare di gara
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi; il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.
La disciplina richiamava la riparametrazione ma non ne definiva le modalità applicative; tale contraddittorietà rendeva la lex specialis non lineare, incerta e lesiva della concorrenza.
artt. 2 e 5 d.lgs. 36/2023
Richiamati in relazione ai principi di fiducia, affidamento, buona fede e accesso al mercato; la contraddittorietà della lex specialis sulla riparametrazione è stata ritenuta lesiva di tali principi e della par condicio.
art. 122 c.p.a.
La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto non è stata esaminata nel merito, poiché non risultava che il contratto fosse stato stipulato.
art. 116 c.p.a.
L’istanza di accesso dell’aggiudicataria alla documentazione dell’offerta della ricorrente principale era stata dichiarata improcedibile, essendo la documentazione già stata ostesa.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La tutela cautelare era stata accolta nelle more del giudizio, con sospensione degli atti impugnati; la sentenza ha poi definito il giudizio nel merito.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiama la riparametrazione dei punteggi tecnici ma non stabilisce in modo espresso, lineare e univoco le modalità della relativa operazione, non può ricavarsi per via interpretativa un obbligo applicativo vincolante a carico della stazione appaltante.
- La contraddittorietà interna della disciplina di gara circa l’applicazione della riparametrazione è illegittima quando incide sulle strategie di formulazione delle offerte e rende imprevedibili gli esiti della valutazione, poiché compromette trasparenza, affidamento, concorrenza e par condicio.
- La riparametrazione, incidendo significativamente sull’equilibrio tra punteggio tecnico ed economico e sull’ordine della graduatoria, deve essere prevista dalla lex specialis con formulazione espressa, precisa e univoca; lo stesso vale per la doppia riparametrazione.
- Il concorrente non può ottenere l’esame di censure dirette contro l’aggiudicatario quando, anche in caso di accoglimento, l’aggiudicazione spetterebbe a un altro concorrente utilmente graduato e l’ipotetica esclusione di quest’ultimo sia prospettata in modo generico.
- L’interesse strumentale alla riedizione della gara permane anche se il ricorrente principale potrebbe essere escluso o non conseguire direttamente l’aggiudicazione, quando le censure accolte riguardano vizi della lex specialis che colpiscono l’intera procedura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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