Sentenza n. 1543/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione della domanda di contributo per investimenti produttivi nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021/2027, connessa conferma dei punteggi e concessione dei contributi agli altri beneficiari
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto un contributo a fondo perduto, fino al 40% della spesa ammessa, per acquistare una cabina di verniciatura destinata a riunire in un unico luogo diverse fasi di lavorazione, con un risparmio dei tempi stimato nel 15%. Dopo aver superato la verifica di ammissibilità sostanziale, il progetto aveva ottenuto 17 punti, a fronte dei 50 richiesti dal bando. Con il primo motivo, la società ha dedotto la violazione degli artt. 10-bis e 12 l. 241/1990 e del par. 7 del bando, nonché difetto o insufficienza di motivazione e travisamento dei fatti: le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto sarebbero state chiarimenti e specificazioni del progetto originario, non un nuovo progetto, e avrebbero dovuto essere esaminate nel merito. Con il secondo motivo ha denunciato manifesta illogicità, irrazionalità e irragionevolezza della valutazione, oltre alla violazione degli artt. 3 e 12 l. 241/1990 e del par. 6.2 del bando: in particolare, l’attribuzione di zero punti per i criteri C, D, E e G sarebbe stata errata e, riconoscendo almeno il punteggio minimo per ciascuno, il progetto avrebbe raggiunto la soglia di 50 punti.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Ha escluso che le controdeduzioni fossero state ignorate: il nucleo di valutazione le aveva esaminate nella seduta del 31 maggio 2023 e aveva motivato la conferma dei punteggi, rilevando che contenevano elementi nuovi non desumibili dalla domanda originaria e che ammetterli avrebbe consentito di presentare, oltre il termine, un progetto sostanzialmente nuovo, in violazione della par condicio. Il giudice ha ritenuto tale valutazione non affetta da evidente illogicità, irragionevolezza o gravi errori di fatto, rilevando dal confronto tra domanda e memoria l’effettiva introduzione di aspetti nuovi. Ha respinto anche le contestazioni sui punteggi: esse esprimevano una valutazione alternativa a quella del nucleo, senza individuare macroscopici errori o vizi manifesti. In particolare, le descrizioni presentate per i criteri C, D, E e G erano generiche e non permettevano di desumere, rispettivamente, il rafforzamento dell’impresa nella filiera, il posizionamento in mercati o filiere diverse, la coerenza con le value chain dei cluster regionali e il contributo alla neutralità carbonica e alla lotta ai cambiamenti climatici. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre IVA, CPA e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
In tale provvedimento è stato precisato che: “- il nucleo di valutazione ha esaminato le controdeduzioni dell’impresa nella seduta del 31/05/2023;
Il contraddittorio successivo al preavviso di rigetto risulta rispettato quando le osservazioni sono effettivamente esaminate e l’amministrazione motiva il loro mancato accoglimento; nel caso concreto, le controdeduzioni sono state valutate, ma considerate inidonee perché introducevano elementi nuovi.
art. 12 l. 241/1990
Non appare, pertanto, inficiata dalle censure formulate in ricorso la decisione del nucleo di valutazione -fatta propria dall’Amministrazione regionale procedente – di confermare il punteggio attribuito in prima battuta, in quanto gli elementi introdotti ex novo a seguito del preavviso di rigetto avevano concretizzato la presentazione di un progetto dotato di caratteristiche del tutto nuove e non menzionate nella domanda originaria, con la conseguenza che si sarebbe consentito -ove accolto – di presentare, di fatto, una nuova domanda oltre i termini temporali fissati dal bando.
Nella procedura di concessione di contributi, le osservazioni al preavviso non possono introdurre elementi sostanzialmente nuovi che trasformino la domanda originaria in un progetto diverso o consentano di ripresentarla oltre i termini del bando.
art. 3 l. 241/1990
In tale provvedimento è stato precisato che: “- il nucleo di valutazione ha esaminato le controdeduzioni dell’impresa nella seduta del 31/05/2023; - valutate le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni dell’impresa, il nucleo ha ritenuto di non potere accogliere le osservazioni in esse rappresentate e di confermare i punteggi originariamente assegnati al progetto.
La conferma dei punteggi è motivata attraverso l’indicazione dell’esame delle osservazioni e delle ragioni per cui gli elementi aggiunti non sono stati considerati meri chiarimenti del progetto originario.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per la concessione di contributi, le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto possono chiarire o specificare quanto già esposto nella domanda, ma non possono introdurre elementi nuovi che trasformino il progetto originario in una proposta sostanzialmente diversa o equivalgano alla presentazione tardiva di una nuova domanda; ammettere tale integrazione può violare la par condicio tra i partecipanti.
- Le valutazioni di merito compiute da un nucleo tecnico-amministrativo nell’attribuzione dei punteggi non sono sostituibili dal giudice con una diversa valutazione della proposta; il sindacato giurisdizionale è circoscritto a vizi manifesti, quali evidente illogicità o irragionevolezza e macroscopici errori di fatto.
- La genericità della descrizione progettuale, quando non consente di ricavare gli elementi richiesti dai criteri del bando, può legittimare l’attribuzione di un punteggio nullo, senza che le lacune possano essere colmate in sede di controdeduzioni mediante l’introduzione di aspetti non presenti nella domanda originaria.
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