Cassazione Civile, Ordinanza n. 20163/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, con recupero di maggiori IRPEF, IRAP e IVA, fondato sulla ritenuta indeducibilità di costi esposti dalla contribuente in dichiarazione. In particolare, l’Ufficio aveva contestato spese documentate da fatture emesse da due società nelle quali la contribuente era socia al 50%: una ASD e una società di consulenza. L’Agenzia ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione meramente assertiva e priva di effettivo percorso logico-giuridico; (2) violazione degli artt. 6, comma 6, e 12, comma 7, L. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto necessario il contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’accertamento. La Corte dà conto che la documentazione prodotta dalla contribuente includeva fatture, registri contabili, contratti di locazione, estratti conto, bilanci e altri documenti ritenuti dal giudice di appello idonei a dimostrare effettività e inerenza dei costi, ma sottolinea che la motivazione della CTR su tale punto era solo apparente; inoltre, evidenzia che il giudice di merito aveva applicato in modo non corretto il principio sul contraddittorio endoprocedimentale, perché il relativo obbligo generalizzato vale solo per i tributi armonizzati, non per le imposte dirette.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e ha rinviato alla medesima Corte in diversa composizione, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione deriva, da un lato, dalla motivazione ritenuta apparente con riferimento alla prova della deducibilità dei costi fatturati dalla ASD e, dall’altro, dall’erronea affermazione di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in materia di imposte dirette.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, in concreto, la nullità della sentenza per motivazione ritenuta solo apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro per denunciare la nullità della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di contraddittorio preventivo.
art. 6, comma 6, L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte considera non corretta l’applicazione generalizzata della norma in materia di contraddittorio preventivo alle imposte dirette.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte richiama la disposizione nel quadro della disciplina del contraddittorio endoprocedimentale, precisando che non introduce un obbligo generalizzato per tutti i tributi.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono richiamati per la definizione del procedimento in camera di consiglio in cassazione.
Cass. S.U. n. 24823/2015
È richiamato il principio secondo cui l’obbligo generalizzato di contraddittorio e la prova di resistenza valgono per i tributi armonizzati, non per le imposte dirette.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di merito è solo apparente quando si limita a un elenco di documenti o a un’affermazione conclusiva, senza spiegare in modo verificabile il percorso logico-giuridico che collega i dati istruttori alla decisione sull’effettività e inerenza dei costi.
- In materia di imposte dirette non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento; il relativo principio vale invece, secondo la giurisprudenza richiamata, per i tributi armonizzati.
- La "prova di resistenza" non può essere affermata in modo automatico e indistinto, ma va coordinata con l’effettiva disciplina del tributo coinvolto e con la corretta qualificazione del regime del contraddittorio endoprocedimentale.
- Quando il giudice di merito fonda la deducibilità di costi fatturati su documentazione contabile ampia, deve indicare in modo specifico perché tale documentazione sia idonea a dimostrare l’effettività e l’inerenza delle prestazioni contestate.
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