Sentenza n. 512/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato inserimento nella graduatoria nazionale prevista per l'assegnazione dei posti residui al personale collocato nelle graduatorie provinciali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 301/2024 del TAR Abruzzo, che aveva annullato il decreto dirigenziale del 6 ottobre 2023 nella parte in cui non l'aveva inserita nell'elenco degli aspiranti alla selezione per l'internalizzazione del personale con almeno cinque anni di servizi di pulizia e ausiliari presso scuole statali della Provincia di Teramo. In esecuzione della sentenza, l'amministrazione l'aveva inserita nella graduatoria provinciale, ma non nella successiva graduatoria nazionale destinata all'assegnazione dei posti residui vacanti su base nazionale. La ricorrente ha sostenuto che l'inserimento nella graduatoria nazionale costituisse una conseguenza dell'iscrizione nella graduatoria provinciale e che il giudicato imponesse tale ulteriore adempimento. L'amministrazione ha invece sostenuto, tramite la relazione dell'ufficio competente, che l'inserimento nella graduatoria nazionale fosse subordinato alla presentazione di una specifica domanda. La ricorrente ha negato tale condizione e ha comunque dedotto di avere presentato una domanda tramite PEC del 18 settembre 2025. La controversia ha quindi riguardato i limiti oggettivi del giudicato e la necessità di una domanda autonoma, da presentare entro il termine perentorio previsto dal bando, per l'accesso alla graduatoria nazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza n. 301/2024 aveva riconosciuto la validità della domanda presentata per l'inserimento nella graduatoria provinciale e aveva annullato gli atti che avevano pretermesso la ricorrente, senza tuttavia pronunciarsi sulla successiva graduatoria nazionale. Il perimetro della domanda originaria e della decisione passata in giudicato escludeva quindi un effetto conformativo rispetto alla distinta procedura nazionale, disciplinata dal decreto direttoriale n. 2163 del 30 ottobre 2023. Secondo il TAR, l'inserimento nella graduatoria nazionale non conseguiva automaticamente dall'iscrizione nella graduatoria provinciale, poiché il decreto attuativo prevedeva che i candidati fossero inseriti "a domanda" e il bando fissava al 10 novembre 2023 il termine perentorio di presentazione. La domanda presentata dalla ricorrente il 18 settembre 2025 era comunque successiva e non poteva dimostrare l'avvenuto tempestivo adempimento. Il giudicato, pertanto, non imponeva all'amministrazione l'inserimento nella graduatoria nazionale. Le spese sono state compensate, in ragione della complessa articolazione della procedura di internalizzazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione di ottemperanza.
art. 58, comma 5-sexies, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 98
Disciplina la procedura selettiva finalizzata all'assunzione del personale interessato dall'internalizzazione.
art. 58, comma 5-septies, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 98
inserimento nella graduatoria nazionale degli aspiranti iscritti nelle graduatorie provinciali che non hanno partecipato alle relative selezioni "per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza"
Prevede la procedura di formazione della graduatoria nazionale, demandando a un decreto ministeriale la determinazione delle modalità di svolgimento e dei termini per la presentazione delle domande.
art. 3, comma 5, decreto ministeriale n. 133/2023
sono successivamente inseriti a domanda nella graduatoria nazionale
L'inserimento nella graduatoria nazionale non è automatico per effetto dell'iscrizione nella graduatoria provinciale, ma richiede una domanda dell'interessato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'effetto conformativo del giudicato è circoscritto alla domanda proposta e alla statuizione concretamente resa; non può estendersi automaticamente a una distinta e successiva procedura amministrativa non esaminata dalla sentenza.
- Quando la disciplina di una procedura selettiva prevede che l'inserimento in una graduatoria successiva avvenga "a domanda" entro un termine perentorio, l'iscrizione in una diversa graduatoria non produce automaticamente l'inserimento nella graduatoria successiva.
- Una domanda presentata dopo la scadenza del termine perentorio previsto dal bando non può sostituire l'adempimento tempestivo richiesto per l'inserimento in una graduatoria nazionale, né può essere ricondotta all'effetto conformativo di un precedente giudicato relativo a una graduatoria provinciale.
- L'ottemperanza non consente di ottenere risultati ulteriori rispetto a quelli imposti dal comando giudiziale: il giudice dell'esecuzione deve verificare la corrispondenza tra l'attività amministrativa richiesta dal giudicato e la pretesa fatta valere dal ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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