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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17661/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per i reati previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e dall'art. 337 c.p.; deduceva due motivi: (1) errata qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 337 c.p., lamentando che in sentenza non fosse chiarito se si trattasse di resistenza attiva o passiva; (2) illegittimità della misura di sicurezza della confisca del denaro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza conteneva una motivazione specifica, fondata anche sulla confessione resa dall'imputato, e l'impugnazione si limitava a censure vaghe; inoltre l'impugnazione per errore di qualificazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammessa solo per errori manifesti non verificatisi nel caso (la contestazione indicava la violenza opposta all'identificazione). Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché la sentenza impugnata non aveva disposto alcuna confisca. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma invocata come titolo del reato per il quale è stata applicata la pena; la sentenza ha operato la qualificazione del fatto sotto tale disposizione in combinazione con l'accertamento della condotta dell'imputato.

  • art. 337 cod. pen.

    Articolo relativo alla resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto che dalla contestazione risultasse la violenza usata dall'imputato nell'opporre identificazione, giustificando la qualificazione come resistenza; il ricorso non ha dimostrato un errore di qualificazione manifesto.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il sindacato in Cassazione sull'erronea qualificazione giuridica è limitato agli errori manifesti, cioè palesemente eccentrici rispetto al capo di imputazione e senza margini di opinabilità; tale limite è stato qui richiamato per dichiarare inammissibile il primo motivo.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione alla condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha ritenuto che non fosse possibile considerare il ricorrente privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022 (Gamal, Rv. 283023)

    Precedente di legittimità citato a sostegno del principio secondo cui l'errore di qualificazione è sindacabile in Cassazione solo se manifesto e indiscutibile rispetto al capo di imputazione.

Massime di principio

  • In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento/acc. delle parti), il ricorso per cassazione che deduca errata qualificazione giuridica è ammissibile solo per errori manifesti e non per censure vaghe o opinabili.
  • Se la sentenza contiene motivazione specifica e si fonda su elementi come la confessione, è difficile ottenere l'accoglimento di censure generiche sull'interpretazione della condotta (es. resistenza attiva vs passiva).
  • Non si può impugnare come illegittima una confisca se la sentenza impugnata non ha effettivamente disposto la confisca: il vizio deve essere concreto e presente nel provvedimento impugnato.
  • Le impugnazioni non autosufficienti o aspecifiche rischiano l'inammissibilità e conseguenti sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende).
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione è necessario verificare con attenzione il testo del capo di imputazione e della motivazione della sentenza e formulare censure circostanziate e dimostrabili, indicando errori 'manifesti' quando si agisce ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.

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