Cassazione Penale, Sentenza n. 17661/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per i reati previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e dall'art. 337 c.p.; deduceva due motivi: (1) errata qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 337 c.p., lamentando che in sentenza non fosse chiarito se si trattasse di resistenza attiva o passiva; (2) illegittimità della misura di sicurezza della confisca del denaro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza conteneva una motivazione specifica, fondata anche sulla confessione resa dall'imputato, e l'impugnazione si limitava a censure vaghe; inoltre l'impugnazione per errore di qualificazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammessa solo per errori manifesti non verificatisi nel caso (la contestazione indicava la violenza opposta all'identificazione). Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché la sentenza impugnata non aveva disposto alcuna confisca. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma invocata come titolo del reato per il quale è stata applicata la pena; la sentenza ha operato la qualificazione del fatto sotto tale disposizione in combinazione con l'accertamento della condotta dell'imputato.
art. 337 cod. pen.
Articolo relativo alla resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto che dalla contestazione risultasse la violenza usata dall'imputato nell'opporre identificazione, giustificando la qualificazione come resistenza; il ricorso non ha dimostrato un errore di qualificazione manifesto.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il sindacato in Cassazione sull'erronea qualificazione giuridica è limitato agli errori manifesti, cioè palesemente eccentrici rispetto al capo di imputazione e senza margini di opinabilità; tale limite è stato qui richiamato per dichiarare inammissibile il primo motivo.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione alla condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha ritenuto che non fosse possibile considerare il ricorrente privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022 (Gamal, Rv. 283023)
Precedente di legittimità citato a sostegno del principio secondo cui l'errore di qualificazione è sindacabile in Cassazione solo se manifesto e indiscutibile rispetto al capo di imputazione.
Massime di principio
- In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento/acc. delle parti), il ricorso per cassazione che deduca errata qualificazione giuridica è ammissibile solo per errori manifesti e non per censure vaghe o opinabili.
- Se la sentenza contiene motivazione specifica e si fonda su elementi come la confessione, è difficile ottenere l'accoglimento di censure generiche sull'interpretazione della condotta (es. resistenza attiva vs passiva).
- Non si può impugnare come illegittima una confisca se la sentenza impugnata non ha effettivamente disposto la confisca: il vizio deve essere concreto e presente nel provvedimento impugnato.
- Le impugnazioni non autosufficienti o aspecifiche rischiano l'inammissibilità e conseguenti sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende).
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è necessario verificare con attenzione il testo del capo di imputazione e della motivazione della sentenza e formulare censure circostanziate e dimostrabili, indicando errori 'manifesti' quando si agisce ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
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