Sentenza n. 14223/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’accertamento- previa tutela cautelare -dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sull’istanza di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata il 26/8/2025(prot.ITA/CSB/260825/0095/01) nonché dell’obbligo di definire il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato presentata il 26 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla propria istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato e per ottenere l'ordine di definizione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con un atto di mero stile, senza fornire elementi idonei a giustificare la mancata conclusione del procedimento. Il ricorrente ha chiesto anche tutela cautelare, ma la sentenza ha definito direttamente il giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che la documentazione in atti dimostrasse l'illegittimità dell'inerzia amministrativa. Ha quindi ordinato al MAECI di concludere il procedimento avviato con l'istanza di visto del 26 agosto 2025 entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, senza imporre il rilascio del visto né predeterminare il contenuto della decisione amministrativa. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della mole di richieste di visto gravante sul Consolato Generale d'Italia a Casablanca.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto ha consentito di chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuta conclusione del procedimento né offre una giustificazione concreta dell'inerzia, il giudice può accertare l'illegittimità del silenzio e ordinare la conclusione del procedimento entro un termine assegnato.
- L'accoglimento dell'azione avverso il silenzio impone all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso, ma non comporta necessariamente l'obbligo di adottare un provvedimento di contenuto favorevole all'istante quando residuano valutazioni amministrative da esercitare.
- La mole di richieste gravante sull'ufficio può giustificare la compensazione delle spese di lite, ma non esclude di per sé l'illegittimità dell'inerzia né l'obbligo di concludere il procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1699/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1700/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1701/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14209/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14210/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14212/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →