Sentenza del 24/02/2015 n. 3652 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sostenendo che fosse stata erroneamente applicata la disciplina prevista dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 alla violazione degli obblighi dichiarativi IVA relativa all'anno d'imposta 1997, poiché tale decreto sarebbe entrato in vigore soltanto il 1° aprile 1998. Il ricorso, tuttavia, non rispettava i requisiti formali previsti per il ricorso per cassazione: mancava una specifica articolazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. e non risultava depositata la prova del perfezionamento della notificazione. Inoltre, mancava l'esplicito quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare, ha rilevato che il ricorrente aveva dimostrato soltanto la consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario, ma non il perfezionamento della notificazione mediante il deposito dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione e prima dell'inizio della relazione. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per la violazione dell'art. 366-bis c.p.c., non contenendo un quesito di diritto esplicito. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico il motivo di impugnazione riconducibile a uno dei vizi tassativamente previsti dalla norma. Una censura generica o non adeguatamente articolata può determinare l'inammissibilità del ricorso.
Art. 327 c.p.c.
Disciplina il termine lungo per proporre impugnazione. Ai fini della tempestività della notifica, è sufficiente la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ma il perfezionamento della notificazione deve essere successivamente provato nei tempi processuali stabiliti.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 38, comma 3
Prevede le regole applicabili ai termini e alle modalità di impugnazione delle sentenze tributarie, in coordinamento con la disciplina generale delle impugnazioni.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, imponeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto per le censure di violazione o falsa applicazione di norme. Il quesito doveva essere espresso autonomamente e non poteva essere ricavato implicitamente dal motivo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 2
È stato indicato dal ricorrente come norma sanzionatoria applicata erroneamente a una violazione IVA riferita all'anno 1997, in quanto la sua entrata in vigore sarebbe successiva all'annualità contestata. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per vizi processuali.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 30
È stato richiamato dal ricorrente per sostenere che il decreto legislativo fosse entrato in vigore il 1° aprile 1998 e, quindi, non fosse applicabile alla violazione relativa all'anno d'imposta 1997. Anche questo profilo non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali e documentali è essenziale: la mancata prova del perfezionamento della notificazione può comportare l'inammissibilità del ricorso, anche se l'impugnazione è stata consegnata tempestivamente all'ufficiale giudiziario.
- Quando la notificazione non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, è normalmente necessario procedere alla sua rinnovazione entro un termine sollecito; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Ogni motivo di ricorso per cassazione deve essere specificamente riconducibile a una delle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c. Una contestazione generica non consente alla Corte di individuare con precisione la censura.
- Per i ricorsi soggetti all'art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto doveva essere formulato espressamente e in modo autonomo, anche quando il ricorso conteneva un solo motivo.
- La Corte di cassazione può arrestarsi a una questione preliminare di ammissibilità senza esaminare la correttezza sostanziale dell'imposizione o della sanzione contestata.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, non si forma una decisione sul merito della questione tributaria; pertanto, non è possibile desumere dalla sentenza una conferma definitiva della validità sostanziale della norma applicata.
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