Sentenza n. 599/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento: - del provvedimento del Dirigente della Ripartizione Tecnica – Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica -OMISSIS-, cron. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS- del 3/3/2014 – pratica n. -OMISSIS-, prog. n. -OMISSIS-), notificato al ricorrente in data 8/06/2022, con il quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio presentata il 25/3/1987 (prot. n. -OMISSIS- del 28/3/1987), relativa al mutamento di destinazione d’uso del manufatto sito in località -OMISSIS-, da ricovero barche e attrezzi da pesca ad attrezzatura balneare; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso, e segnatamente: - della comunicazione dei motivi ostativi 22/4/2013, prot. n. -OMISSIS-; - delle note dell’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica 13/12/2004, prot. n. -OMISSIS- e 7/3/2012, prot. n. -OMISSIS- (richieste integrazioni documenti); nonché per l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono 25/3/1987 (prot. n. -OMISSIS- del 28/3/1987), con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio della relativa attestazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo al mutamento di destinazione d’uso di un manufatto demaniale da ricovero di imbarcazioni e attrezzatura da pesca ad attrezzatura balneare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 7 giugno 2022 relativo a una domanda di condono edilizio presentata nel 1987 ai sensi della legge n. 47/1985, chiedendo anche l’accertamento della formazione del silenzio-assenso. Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47/1985, della legge n. 241/1990 e della legge regionale Liguria n. 5/2004, nonché travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e motivazione e illogicità. In particolare, il ricorrente sosteneva che la prova dell’accatastamento non fosse più requisito essenziale della domanda, che la domanda fosse già corredata da elementi catastali e planimetrie, che il Comune avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la documentazione e che l’assenso dell’autorità demaniale fosse già agli atti. Il secondo motivo deduceva che il silenzio-assenso si fosse formato per decorso del termine previsto dall’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, poiché la domanda sarebbe stata completa, o comunque integrata entro il 2005 o il 2013, mentre il diniego era intervenuto solo nel 2022. Il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il Comune non avesse adeguatamente esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, relative alla documentazione già prodotta, alla precedente concessione demaniale in sanatoria, ai pareri favorevoli e alla formazione del silenzio-assenso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la prova dell’avvenuta presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento costituisse ancora un requisito normativamente richiesto dall’art. 35, commi 15 e 18, della legge n. 47/1985, anche dopo le modifiche legislative che ne avevano eliminato la collocazione tra i documenti elencati al comma 3. La legge regionale Liguria n. 5/2004 confermava tale necessità, prevedendo l’inammissibilità e la reiezione delle domande non integrate con la documentazione essenziale entro il termine stabilito. Planimetrie, mappe, fotografie, estratti cartografici e una visura catastale relativa a un terreno non erano equivalenti alla prova della presentazione della pratica catastale relativa al manufatto. Il Comune non aveva mai ricevuto tale prova e non poteva quindi acquisirla d’ufficio né supplire all’omissione del richiedente. È stato conseguentemente escluso anche il silenzio-assenso: il titolo tacito può formarsi soltanto quando siano stati versati gli oneri dovuti e sia stata depositata tutta la documentazione richiesta dalla legge. La mancata produzione della documentazione catastale impediva il decorso utile per il perfezionamento del silenzio-assenso e legittimava il diniego tardivamente adottato. Il TAR ha inoltre ritenuto adeguata la valutazione delle osservazioni rese ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché esse erano irrilevanti, apodittiche o smentite dagli atti. Le concessioni e i pareri demaniali richiamati dal ricorrente riguardavano il mantenimento del manufatto nella destinazione originaria di ricovero di imbarcazioni e attrezzatura da pesca, eventualmente con un’area asservita con angolo abitativo, e non autorizzavano il mutamento complessivo di destinazione d’uso oggetto della domanda di condono. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e seguenti l. 47/1985
Disciplina la domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente per il mutamento di destinazione d’uso del manufatto.
art. 35, comma 15, l. 47/1985
Richiede, ai fini del rilascio della sanatoria, l’esibizione della prova dell’avvenuta presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria per l’accatastamento.
art. 35, comma 18, l. 47/1985
quest’ultima s’intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento
Il silenzio-assenso sul condono si forma solo se, oltre al decorso del termine, sono stati pagati gli oneri dovuti e presentata la documentazione catastale richiesta.
art. 6, comma 1, l.r. Liguria 5/2004
devono essere integrate dagli stessi entro il 31 marzo 2012, pena l'inammissibilità della sanatoria con conseguente reiezione delle istanze
Impone l’integrazione delle domande di sanatoria ancora pendenti e carenti di documentazione essenziale, prevedendo l’inammissibilità e la reiezione in caso di omessa integrazione.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento e, secondo il giudice, non è stato violato perché il diniego indicava la ragione ostativa costituita dalla mancata produzione della documentazione catastale essenziale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Comune ha comunicato i motivi ostativi e ha valutato le osservazioni del privato, ritenendole irrilevanti, apodittiche o smentite dalla documentazione.
art. 18 l. 241/1990
Il ricorrente ne invocava l’applicazione per l’acquisizione d’ufficio dei documenti, ma il giudice ha escluso che il Comune potesse supplire alla mancata prova dell’avvenuta presentazione della pratica catastale.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Fondano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- La prova dell’avvenuta presentazione all’ufficio competente della documentazione necessaria all’accatastamento costituisce requisito essenziale per il rilascio del condono edilizio ai sensi dell’art. 35, commi 15 e 18, della legge n. 47/1985; l’eliminazione del riferimento a tale documento dall’elenco del comma 3 non ne ha comportato l’abrogazione, essendone stata mantenuta la previsione nei commi 15 e 18.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio non può formarsi per il solo decorso del termine: occorre che siano stati assolti gli oneri previsti e che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta dalla legge, compresa la prova della pratica catastale.
- Planimetrie, mappe, fotografie, estratti cartografici e visure catastali riferite a beni diversi non sostituiscono la prova dell’effettiva presentazione della documentazione catastale relativa al manufatto oggetto della domanda di condono.
- L’amministrazione non è tenuta ad acquisire d’ufficio la prova dell’accatastamento quando tale documento non sia mai stato prodotto o comunque non risulti nella sua disponibilità; l’onere di integrare tempestivamente la domanda di condono grava sul richiedente.
- Concessioni demaniali e pareri rilasciati per il mantenimento di un manufatto nella sua destinazione originaria non equivalgono all’assenso al successivo mutamento di destinazione d’uso oggetto della domanda di condono.
- Il diniego adottato dopo il preavviso di rigetto è adeguatamente motivato quando esamina, anche implicitamente mediante il richiamo alla ragione ostativa già comunicata, le osservazioni del privato e queste risultino irrilevanti, apodittiche o smentite dagli atti.
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