Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2241

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2241 della Commissione, del 5 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per quanto riguarda le ispezioni post mortem di bovini, ovini e caprini

Normativa europea32025R2241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo mirato le procedure di ispezione post mortem per bovini, ovini e caprini, alla luce di pareri scientifici EFSA e dell’esigenza di ridurre il rischio di contaminazione crociata nei macelli. In particolare elimina la palpazione dei linfonodi gastrici e mesenterici nei bovini e sopprime l’incisione dell’esofago nelle ispezioni aggiuntive di ovini e caprini. Inoltre armonizza la soglia dei 12 mesi per distinguere le procedure applicabili a ovini e caprini, semplificando il quadro normativo senza incidere negativamente sulla sicurezza alimentare.

Modifica le regole di ispezione post mortem per bovini, ovini e caprini previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, riducendo alcune verifiche manuali e uniformando la soglia anagrafica per ovini e caprini.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali e alle ispezioni post mortem effettuati nei macelli sulle carcasse e sulle frattaglie di bovini, ovini e caprini destinate al consumo umano nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Le modifiche riguardano in particolare i bovini sottoposti alla procedura di cui all’articolo 19 e gli ovini e caprini rientranti nelle procedure di cui agli articoli 20 e 21; restano ferme le altre disposizioni del sistema di controllo ufficiale e le esigenze specifiche connesse alla rilevazione di rischi sanitari o per il benessere animale.

Modifica delle ispezioni post mortem di bovini, ovini e caprini

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2241 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, che disciplina le modalità pratiche uniformi dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. La Commissione motiva l’intervento con i pareri scientifici EFSA e con l’obiettivo di ridurre i rischi di contaminazione crociata durante le operazioni di macellazione, mantenendo al contempo un livello adeguato di tutela della salute pubblica.

Contesto normativo e base giuridica

Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2017/625, in particolare dell’articolo 18, paragrafo 8, lettera d), che consente di fissare modalità pratiche per i controlli ufficiali. I considerando richiamano il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 come atto da modificare e citano anche il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 e il regolamento (CE) n. 999/2001 per il quadro sanitario e la gestione di specifiche misure di controllo.

Ambito delle modifiche sui bovini

Per i bovini, il regolamento interviene sull’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/627. In base alla nuova formulazione, durante l’ispezione post mortem resta prevista soltanto l’ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales).

La modifica elimina la palpazione dei linfonodi gastrici e mesenterici. La scelta discende dal parere EFSA, secondo cui le palpazioni possono aumentare il rischio di contaminazione crociata, senza che ciò sia giustificato per tali linfonodi, che non si trovano nelle vie respiratorie. La Commissione richiama invece la necessità di mantenere altre manipolazioni nelle vie respiratorie quando rilevanti per il monitoraggio della tubercolosi.

Ambito delle modifiche su ovini e caprini

Per ovini e caprini, il regolamento modifica gli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/627, riorganizzando le procedure in funzione della soglia dei 12 mesi. L’articolo 20 è dedicato ai «Giovani ovini e caprini domestici» e si applica alle carcasse e frattaglie di animali nei quali non sia avvenuta l’eruzione di incisivi permanenti, oppure che abbiano meno di 12 mesi.

L’articolo 21 riguarda invece gli ovini e caprini nei quali sia avvenuta l’eruzione di incisivi permanenti, oppure che abbiano 12 mesi o più. La Commissione armonizza così il criterio anagrafico per ovini e caprini, utilizzando la medesima soglia dei 12 mesi già rilevante per gli ovini, al fine di semplificare la disciplina senza compromettere la sicurezza alimentare.

Ispezioni aggiuntive e soppressione dell’incisione dell’esofago

L’articolo 21, paragrafo 2, disciplina le procedure aggiuntive di ispezione post mortem per ovini e caprini domestici diversi dai giovani, quando l’ispezione di routine faccia emergere indizi di possibile rischio per la salute umana, per la salute animale o per il benessere degli animali.

La modifica più rilevante è la sostituzione della lettera b), che sopprime l’obbligo di incisione dell’esofago. La nuova formulazione prevede invece l’incisione dei polmoni, della trachea e dei linfonodi bronchiali e mediastinici. Anche in questo caso la ratio è sanitaria e operativa: l’incisione dell’esofago è ritenuta suscettibile di aumentare il rischio di contaminazione crociata con agenti patogeni eventualmente presenti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Eliminazione della palpazione dei linfonodi nei bovini

All’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, la precedente previsione è sostituita da una sola ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales). Viene quindi eliminato l’obbligo di palpazione dei linfonodi gastrici e mesenterici nei bovini nell’ispezione post mortem di routine.

Nuova formulazione della disciplina per giovani ovini e caprini

L’articolo 20 è rinominato «Giovani ovini e caprini domestici» e il suo paragrafo 1 si applica alle carcasse e frattaglie di ovini e caprini nei quali non sia avvenuta l’eruzione di incisivi permanenti, oppure di ovini e caprini di età inferiore ai 12 mesi. La modifica uniforma il criterio anagrafico a 12 mesi per ovini e caprini.

Nuova formulazione della disciplina per ovini e caprini di età pari o superiore a 12 mesi

L’articolo 21, paragrafo 1, è riformulato per stabilire che le carcasse e le frattaglie di ovini e caprini nei quali sia avvenuta l’eruzione di incisivi permanenti, oppure di età pari o superiore ai 12 mesi, sono soggette alle procedure di ispezione post mortem previste per tale categoria.

Soppressione dell’incisione dell’esofago nelle ispezioni aggiuntive

All’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), l’obbligo di incisione dell’esofago è sostituito con l’incisione dei polmoni, della trachea e dei linfonodi bronchiali e mediastinici. La modifica elimina una procedura ritenuta suscettibile di aumentare il rischio di contaminazione crociata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialisanità animaleprodotti di origine animale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.