Regolamento (UE) 2025/2265
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2265 della Commissione, del 5 novembre 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tener conto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. In alcune zone colpite viene sospeso l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale e carni fresche, mentre per altre zone di Canada e Stati Uniti viene ripristinata l’autorizzazione in base alle informazioni epidemiologiche fornite. Le modifiche sono recepite negli allegati V e XIV, che disciplinano rispettivamente pollame/materiale germinale e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando le zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano in particolare le voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti, con sospensioni e riattivazioni dell’autorizzazione in funzione della situazione epidemiologica da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene sull’elenco dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di origine animale, aggiornandolo in ragione di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) notificati in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La Commissione, richiamando il quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, adotta misure mirate di sospensione e di riapertura dell’accesso al mercato unionale per tutelare la sanità animale nell’Unione.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel sistema di controllo dell’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale previsto dal regolamento (UE) 2016/429. In particolare, gli elenchi di origine ammissibile sono fissati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, mentre le prescrizioni sanitarie per l’ingresso sono stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692. Il presente atto modifica gli allegati V e XIV del regolamento 2021/404 per riflettere l’evoluzione epidemiologica di HPAI in alcuni territori extra-UE.
Evento sanitario e valutazione della Commissione
La Commissione prende atto della comparsa di nuovi focolai di HPAI nel pollame: nove in Canada, quattro nel Regno Unito e diciassette negli Stati Uniti, con conferme di laboratorio mediante RT-PCR in date comprese tra il 13 ottobre 2025 e il 26 ottobre 2025 per il Canada, tra il 25 e il 26 ottobre 2025 per il Regno Unito e tra il 14 ottobre 2025 e il 24 ottobre 2025 per gli Stati Uniti. Le autorità competenti hanno istituito zone restrittive di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale.
Sulla base delle informazioni epidemiologiche e delle misure di contenimento comunicate, la Commissione valuta che alcune aree restino non idonee all’ingresso nell’Unione, mentre per altre zone del Canada e degli Stati Uniti la situazione sia rientrata al punto da consentire nuovamente l’autorizzazione all’importazione.
Modifiche per il pollame e il materiale germinale di pollame: allegato V
L’allegato V, parte 1, sezione B, è aggiornato con riferimento alle zone ammesse o sospese per pollame e materiale germinale di pollame.
Per il Canada:
- le righe relative alle zone CA-2.268 e CA-2.269 sono sostituite;
- dopo la zona CA-2.279 sono aggiunte le zone CA-2.280-CA-2.291.
Per il Regno Unito:
- dopo la zona GB-2.395 sono aggiunte le zone GB-2.396-GB-2.399.
Per gli Stati Uniti:
- le righe relative alle zone US-2.1042 e US-2.1043 sono sostituite;
- le righe relative alle zone US-2.1045 e US-2.1046 sono sostituite;
- la riga relativa alla zona US-2.1048 è sostituita;
- le righe relative alle zone US-2.1051 e US-2.1052 sono sostituite;
- dopo la zona US-2.1082 sono aggiunte le zone US-2.1083-US-2.1099.
La parte 2 dell’allegato V integra le descrizioni geografiche dettagliate delle nuove zone, con indicazione di comuni, contee o aree circolari di 10 km di raggio, così da delimitare con precisione le aree interessate.
Modifiche per carni fresche di pollame e selvaggina da penna: allegato XIV
L’allegato XIV, parte 1, sezione B, viene modificato in parallelo per le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.
Per il Canada:
- le righe relative alle zone CA-2.268 e CA-2.269 sono sostituite;
- dopo la zona CA-2.279 sono aggiunte le zone CA-2.280-CA-2.291.
Per il Regno Unito:
- dopo la zona GB-2.395 sono aggiunte le zone GB-2.396-GB-2.399.
Per gli Stati Uniti:
- sono sostituite le righe relative alle zone US-2.1042 e US-2.1043;
- sono sostituite le righe relative alle zone US-2.1045 e US-2.1046;
- è sostituita la riga relativa alla zona US-2.1048;
- sono sostituite le righe relative alle zone US-2.1051 e US-2.1052;
- dopo la zona US-2.1082 sono aggiunte le zone US-2.1083-US-2.1099.
Le voci riportano le categorie di prodotti interessate, in particolare POU, RAT e GBM, con le date di sospensione o di ripristino corrispondenti ai singoli focolai e alle misure adottate.
Entrata in vigore e carattere urgente
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea la necessità di un’applicazione urgente per evitare perturbazioni non necessarie degli scambi con Canada e Stati Uniti, fermo restando il carattere obbligatorio e direttamente applicabile dell’atto in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare degli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b). La finalità è adeguare gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, in risposta all’evoluzione della situazione sanitaria.
Sospensione dell’ingresso da zone interessate da nuovi focolai HPAI
A seguito di nuovi focolai di HPAI notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, la Commissione modifica gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 per sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate. Le autorità veterinarie dei tre paesi avevano istituito zone restrittive di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale.
Ripristino dell’autorizzazione per alcune zone di Canada e Stati Uniti
Per alcune zone del Canada e degli Stati Uniti, sulla base di informazioni epidemiologiche aggiornate e delle misure adottate, la Commissione ritiene cessata la minaccia per la sanità pubblica e animale nell’Unione e reintroduce l’autorizzazione all’ingresso. Ciò riguarda in particolare precedenti focolai per i quali sono state completate anche pulizia e disinfezione successive all’abbattimento.
Modifiche all’allegato V, parte 1, sezione B
Per il pollame e il materiale germinale di pollame, sono sostituite o aggiunte numerose zone per Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Per il Canada sono aggiornate le zone CA-2.268 e CA-2.269 e sono aggiunte le zone CA-2.280-CA-2.291; per il Regno Unito sono aggiunte le zone GB-2.396-GB-2.399; per gli Stati Uniti sono sostituite le zone US-2.1042, US-2.1043, US-2.1045, US-2.1046, US-2.1048, US-2.1051, US-2.1052 e sono aggiunte le zone US-2.1083-US-2.1099, con indicazione delle date di decorrenza dei focolai e, ove previsto, delle date di fine sospensione.
Modifiche all’allegato V, parte 2
L’allegato viene integrato con le descrizioni geografiche dettagliate delle nuove zone canadesi, britanniche e statunitensi, includendo coordinate, comuni coinvolti o aree circolari di 10 km di raggio, così da identificare con precisione le aree soggette a restrizione o autorizzazione.
Modifiche all’allegato XIV, parte 1, sezione B
Per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, le stesse zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti sono aggiornate in parallelo. Per il Canada e gli Stati Uniti le righe delle zone esistenti sono sostituite o aggiunte, con riferimento alle categorie POU, RAT e GBM e alle relative date di sospensione o ripristino. Per il Regno Unito sono aggiunte le zone GB-2.396-GB-2.399.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione evidenzia l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada e Stati Uniti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 5 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2224
- Regolamento · 5 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2225
- Regolamento · 5 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2240
- Regolamento · 5 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2241
- Regolamento · 5 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2276
- Regolamento · 4 nov 2025Regolamento (UE) 2025/2216
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →