Regolamento (UE) 2025/2276
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2276 della Commissione, del 5 novembre 2025, recante trecentocinquantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche per il collegamento con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce un aggiornamento deciso dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU il 21 ottobre 2025. In concreto, viene sostituita la voce relativa a una persona fisica, con revisione delle informazioni identificative e delle ulteriori indicazioni riportate nell'elenco.
Modifica puntuale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 aggiornata una voce dell'elenco sanzionatorio relativo a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone, gruppi ed entità iscritti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè ai soggetti nei confronti dei quali opera il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L'intervento è circoscritto all'aggiornamento dei dati identificativi di una specifica persona fisica già inserita nell'elenco, sulla base di una decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 21 ottobre 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2276: aggiornamento dell'elenco sanzionatorio ISIL (Da'esh)/Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione interviene in modo puntuale sul regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce un aggiornamento del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 21 ottobre 2025 e comporta l'aggiornamento di una voce dell'allegato I.
Contesto normativo
Il regolamento richiama il fatto che l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 contiene l'elenco dei soggetti a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La Commissione interviene in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento base, per adeguare l'elenco alla decisione adottata in sede ONU.
Oggetto della modifica
La modifica non incide sull'impianto generale del regime sanzionatorio, ma aggiorna i dati identificativi di una singola persona fisica iscritta nell'allegato I. In particolare, viene sostituita la voce relativa ad "Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed". Restano confermati il nome in grafia originale, gli alias, la data di nascita del 26 dicembre 1962, il luogo di nascita (Egitto), la cittadinanza egiziana e il codice fiscale italiano SSYBLK62T26Z336L.
Aggiornamento delle informazioni accessorie
La parte modificata riguarda le ulteriori informazioni associate alla voce sanzionata. Alla precedente indicazione, secondo cui la persona sarebbe stata uccisa nel 2012 nella regione di confine tra Afghanistan e Pakistan, si sostituisce una formulazione più ampia che segnala: la condanna del 2 febbraio 2004 a 8 anni di reclusione in Italia; la qualifica di latitante attribuita dalle autorità italiane; e l'indicazione che la persona sarebbe stata uccisa nel 2012. Resta invariata la data di designazione del 24 aprile 2002 ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda una voce dell'elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive.
Modifica della voce relativa ad Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed
Nell'allegato è sostituito il testo dei dati identificativi della voce relativa ad Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed. Restano invariati nome, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza e codice fiscale italiano; cambia la sezione "Altre informazioni", che indica ora la condanna del 2 febbraio 2004 a 8 anni di reclusione in Italia, oltre a confermare che la persona è considerata latitante dalle autorità italiane e che sarebbe stata uccisa nel 2012. Rimane immutata la data di designazione ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002: 24 aprile 2002.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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