Risoluzione n. 37 del 13/03/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il regime madre-figlia e l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi possono applicarsi anche quando le partecipazioni sono intestate fiduciariamente a una società fiduciaria, se ricorrono tutti i requisiti di legge. Indica inoltre chi deve operare il prelievo o l'esenzione, come conservare la documentazione e come compilare il modello 770.
Applicabilità dell'esenzione sui dividendi ex art. 27-bis DPR 600/1973 in caso di azioni intestate a società fiduciarie
Applicabilità dell'art. 27-bis DPR 600/1973 ai dividendi con intestazione fiduciaria
La risoluzione esamina la possibilità di applicare il regime di esenzione previsto dall'articolo 27-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 ai dividendi corrisposti da una società italiana a una società estera rientrante nella Direttiva 90/435/CEE, anche quando la partecipazione è detenuta tramite una società fiduciaria. L'Amministrazione afferma che la mera presenza della fiduciaria non impedisce l'applicazione del regime madre-figlia, purché sussistano tutte le condizioni previste dalla norma.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione ricostruisce il contesto normativo di riferimento, evidenziando che il d.lgs. 6 marzo 1993, n. 136 ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 90/435/CEE, introducendo l'articolo 27-bis nel DPR n. 600/1973. Tale articolo disciplina l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti tra società di Stati membri diversi, in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi.
Requisiti per l'esenzione
Per accedere al regime di esenzione, la società madre deve detenere una partecipazione diretta non inferiore al 25% del capitale della società distributrice e devono sussistere le seguenti condizioni:
- la società madre deve rivestire una delle forme previste nell'allegato alla Direttiva 90/435/CEE;
- deve essere fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione europea;
- deve essere soggetta, nello Stato di residenza, a una delle imposte indicate nell'allegato alla Direttiva, senza poter fruire di regimi di opzione o esonero non limitati territorialmente o temporalmente;
- la partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente per almeno un anno.
Documentazione da produrre e conservare
Il comma 2 dell'articolo 27-bis richiede la produzione di una certificazione rilasciata dall'autorità fiscale competente dello Stato estero di residenza della società madre, attestante il possesso dei requisiti richiesti, oltre alla documentazione che dimostri la sussistenza delle ulteriori condizioni. La risoluzione precisa che, quando l'esenzione è applicata direttamente senza ritenuta, tale documentazione deve essere acquisita insieme alla richiesta della società e conservata dal soggetto tenuto al prelievo o all'applicazione dell'esenzione.
Effettuazione del prelievo o dell'esenzione
Il regime di esenzione si realizza, in via generale, tramite rimborso dell'imposta applicata alla fonte ai sensi dell'articolo 27 del DPR 600/1973 oppure dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto. Tuttavia, su richiesta della società madre, il soggetto emittente o l'intermediario può non applicare direttamente la ritenuta o l'imposta sostitutiva. Nei casi ordinari, il prelievo è effettuato:
- dalla società emittente, per i dividendi soggetti all'articolo 27;
- dall'intermediario presso cui i titoli sono depositati, nei casi di cui all'articolo 27-ter.
Effetti dell'intestazione fiduciaria
La risoluzione chiarisce che le società fiduciarie non sono proprietarie dei beni loro intestati fiduciariamente, ma li amministrano nell'interesse dei fiducianti e nei limiti del mandato. Per questo motivo, l'intestazione fiduciaria non impedisce l'applicazione di regimi fiscali fondati sui requisiti dell'effettivo proprietario, richiamando anche l'analogia con il regime di trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 TUIR già ammessa in prassi.
Modalità operative in caso di partecipazioni intestate a fiduciaria
Quando le azioni sono intestate a una fiduciaria, l'esenzione ex art. 27-bis può essere riconosciuta se ricorrono tutti i requisiti di legge. In tal caso:
- la società fiduciaria deve acquisire dall'azionista-fiduciante non residente la richiesta di disapplicazione della ritenuta o dell'imposta sostitutiva;
- insieme alla richiesta deve essere raccolta la documentazione prevista dall'art. 27-bis, comma 2;
- la documentazione deve essere conservata dalla fiduciaria fino alla scadenza dei termini di accertamento relativi al periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento dei dividendi e comunque fino alla definizione degli eventuali accertamenti.
Obblighi di comunicazione e responsabilità della fiduciaria
La fiduciaria deve comunicare al sostituto d'imposta o all'intermediario abilitato la sussistenza dei requisiti per l'esenzione e rilasciare un'attestazione dalla quale risulti che la documentazione è in suo possesso e conservata presso di essa. Nella stessa attestazione la fiduciaria deve dichiarare di assumersi ogni responsabilità in merito:
- alla presenza dei requisiti richiesti dalla norma;
- alla completezza dei dati;
- alla completezza della documentazione.
Compilazione del modello 770
La risoluzione fornisce istruzioni anche per la dichiarazione del sostituto d'imposta:
- nel quadro SK del modello 770 compilato dal sostituto d'imposta o dall'intermediario devono essere indicati i dati identificativi della società fiduciaria con riferimento ai dividendi sui quali è stato applicato il regime di esenzione;
- nel proprio modello 770, la società fiduciaria deve indicare nel quadro SK i dati identificativi degli effettivi proprietari delle azioni e i dividendi da questi percepiti in esenzione.
Finalità delle modalità operative
Le modalità indicate consentono di applicare il regime di esenzione quando spettante, salvaguardando al contempo la riservatezza degli investitori che hanno scelto l'intestazione fiduciaria e permettendo all'Amministrazione finanziaria di effettuare i controlli necessari.
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