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Risoluzione

Risoluzione n. 40 del 17/03/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quali dichiarazioni e certificazioni di conformità legate all’omologazione e immatricolazione dei veicoli siano soggette all’imposta di bollo dal 1° gennaio 2005. Sono imponibili le dichiarazioni ex art. 76, commi 6 e 7, e i documenti equivalenti formati in Italia; restano esclusi i documenti relativi a macchine agricole e operatrici e, per le entità tecniche, quelli rilasciati in fase di modifica ex art. 78. Sono inoltre richiamate modalità di assolvimento, anche virtuale, e sanzioni per omesso pagamento.

Imposta di bollo sulle dichiarazioni e certificazioni di conformità ex art. 76 Codice della Strada

Imposta di bollo sulle dichiarazioni e certificazioni di conformità dei veicoli

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40 del 17 marzo 2006 fornisce chiarimenti sul trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, delle dichiarazioni di conformità previste dall’articolo 76, commi 6 e 7, del Codice della Strada. Il documento definisce l’ambito applicativo del tributo, distingue tra diverse tipologie di certificazioni e precisa le modalità di assolvimento e le conseguenze del mancato pagamento.

Quesito posto dal Ministero

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede di sapere se siano soggette a imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, le seguenti dichiarazioni o certificazioni:

  • dichiarazioni di conformità per allestimenti o trasformazioni di veicoli;
  • certificazioni di idoneità tecnica per macchine agricole e macchine operatrici;
  • certificazioni per l’immatricolazione di macchine provenienti da altri Stati dell’Unione europea;
  • dichiarazioni di conformità rilasciate per entità tecniche.

Soluzione interpretativa proposta dal Ministero

L’interpellante propone un’interpretazione restrittiva del comma 280 dell’articolo unico della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, ritenendo imponibili solo:

  • le dichiarazioni di conformità dei veicoli di cui all’articolo 76, comma 6;
  • le dichiarazioni di cui al comma 7, quando il veicolo sia soggetto a omologazione in più fasi.

Esclude invece dall’imposta:

  • le certificazioni di origine relative ad autotelaio, allestimento o trasformazione realizzati in un unico esemplare;
  • le certificazioni riferite a macchine agricole e macchine operatrici, disciplinate dagli articoli 104 e seguenti del Codice della Strada.

Per le entità tecniche, il Ministero distingue tra:

  • certificazioni presentate a corredo della domanda di omologazione di un nuovo veicolo, che ritiene imponibili;
  • certificazioni presentate in fase di modifica delle caratteristiche costruttive del veicolo ex art. 78, che ritiene non soggette a bollo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate: ambito normativo

L’Agenzia richiama il comma 280 dell’articolo unico della legge finanziaria per il 2005, che ha stabilito, dal 1° gennaio 2005, l’assoggettamento all’imposta di bollo delle dichiarazioni di conformità previste dall’articolo 76, commi 6 e 7, del Codice della Strada.

Le dichiarazioni di conformità di cui al comma 6:

  • sono redatte su modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  • riguardano ciascun veicolo costruito in conformità a un tipo omologato in Italia;
  • sono rilasciate all’acquirente dal costruttore, che assume piena responsabilità;
  • attestano la conformità del veicolo al modello omologato.

Le dichiarazioni di cui al comma 7 riguardano invece i veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello dell’autotelaio e, nei casi di omologazione in più fasi, sono costituite dalle dichiarazioni di conformità.

Dichiarazioni per allestimenti o trasformazioni di veicoli

Per il punto 1 del quesito, l’Agenzia conferma che le dichiarazioni di conformità rilasciate per allestimenti o trasformazioni di veicoli sono espressamente previste dall’articolo 76, comma 7, del Codice della Strada. Di conseguenza:

  • sono soggette all’imposta di bollo;
  • l’imposta è dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, secondo il D.M. 24 maggio 2005;
  • il tributo si applica in base all’articolo 2 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo alle scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni destinate a far prova tra le parti.

Certificazioni di idoneità tecnica per macchine agricole e macchine operatrici

Per il punto 2, l’Agenzia condivide la soluzione del Ministero: le certificazioni di idoneità tecnica relative a macchine agricole e macchine operatrici non rientrano tra i documenti che il legislatore ha inteso assoggettare a imposta di bollo con il comma 280. Restano quindi escluse dal tributo.

Certificati e dichiarazioni equivalenti: direttive comunitarie e veicoli esteri

L’Agenzia precisa che l’imposta di bollo si applica anche ai documenti equivalenti alle dichiarazioni di conformità, ossia a quelli che svolgono la medesima funzione. In particolare sono ricompresi:

  • i certificati di conformità previsti dalla direttiva 92/53/CEE del 18 giugno 1992, recepita con decreto ministeriale dell’8 maggio 1995, relativa all’omologazione dei veicoli fabbricati in una o più fasi;
  • i certificati di conformità previsti dalla direttiva 2002/24/CEE del 18 marzo 2002, recepita con decreto ministeriale del 31 gennaio 2003, relativa ai veicoli a motore a due o tre ruote destinati a circolare su strada.

Per questi documenti vale il principio dell’articolo 2 del d.P.R. n. 642 del 1972:

  • l’imposta è dovuta fin dall’origine per gli atti formati nello Stato;
  • rileva il luogo di formazione del documento, non quello di costruzione o omologazione del veicolo.

Ne deriva che:

  • i certificati e le dichiarazioni di conformità formati in Italia dal 1° gennaio 2005 sono soggetti a bollo, anche se riferiti a veicoli costruiti o omologati all’estero;
  • i certificati e le dichiarazioni formati all’estero non sono soggetti a bollo fin dall’origine, anche se relativi a veicoli omologati e costruiti in Italia.

Tali documenti, se non assoggettati fin dall’origine, diventano imponibili in caso d’uso, quando presentati all’ufficio delle entrate per la registrazione.

Entità tecniche: distinzione tra omologazione e modifica del veicolo

Il punto 4 riguarda le dichiarazioni di conformità relative alle entità tecniche, cioè ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli indicati negli articoli 71 e 72 del Codice della Strada.

L’Agenzia chiarisce che:

  • se le dichiarazioni di entità tecniche sono rilasciate in fase di omologazione di un nuovo veicolo da immatricolare, sono soggette a imposta di bollo, perché rientrano nell’articolo 76, comma 7;
  • se invece le certificazioni di entità tecniche sono rilasciate in fase di modifica delle caratteristiche costruttive di un veicolo, disciplinata dall’articolo 78 del Codice della Strada, non rientrano espressamente nel campo di applicazione dell’imposta di bollo.

Modalità di assolvimento dell’imposta

La risoluzione ricorda che l’imposta di bollo può essere assolta:

  • con modalità ordinaria o straordinaria, mediante carta bollata, marche o bollo a punzone, ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 642 del 1972;
  • in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 15 del medesimo decreto, per gli atti e documenti per i quali ciò sia consentito, su richiesta degli interessati, secondo il D.M. 7 giugno 1973.

Gli uffici delle Entrate, ricevute le domande di autorizzazione con l’indicazione del numero presunto di atti e documenti, liquidano l’imposta provvisoria e la ripartiscono in rate bimestrali. Se esistono autorizzazioni già rilasciate e si chiede l’integrazione del tipo o del numero di documenti, l’ufficio procede alla riliquidazione provvisoria delle rate residue.

Sanzioni e regolarizzazione

L’omesso assolvimento dell’imposta di bollo per le dichiarazioni di conformità comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 25 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto:

  • i funzionari e dipendenti dell’Amministrazione non possono rifiutare documenti non in regola con il bollo;
  • tali documenti devono essere inviati al competente ufficio delle entrate per la regolarizzazione;
  • la regolarizzazione avviene mediante pagamento dell’imposta non corrisposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Conclusione

La risoluzione conclude che sono soggette a imposta di bollo le dichiarazioni di conformità espressamente previste dall’articolo 76, commi 6 e 7, del Codice della Strada, nonché i documenti equivalenti formati in Italia. Restano escluse le certificazioni di idoneità tecnica per macchine agricole e macchine operatrici e, per le entità tecniche, le certificazioni rilasciate in fase di modifica del veicolo ex articolo 78, salvo i diversi casi espressamente ricompresi nella disciplina dell’articolo 76.

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