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Risoluzione

Risoluzione n. 36 del 13/03/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le prestazioni rese dai medici per le visite fiscali INAIL sono esenti IVA, perché hanno come scopo prevalente la tutela della salute e l’accertamento dell’idoneità al lavoro, in linea con l’art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972 e con la giurisprudenza UE.

IVA esente per le visite fiscali dei medici per conto INAIL

IVA sulle visite fiscali INAIL

La risoluzione esamina il trattamento IVA delle prestazioni rese dai medici che effettuano visite fiscali per conto dell’INAIL. L’Amministrazione finanziaria conclude che tali prestazioni rientrano tra quelle mediche esenti da IVA, poiché il loro contenuto e la loro finalità prevalente sono riconducibili alla tutela della salute del lavoratore.

Quesito posto dal sindacato

Il Sindacato XX chiede chiarimenti perché alcune Direzioni provinciali INAIL, nel liquidare il compenso ai medici per il rilascio del certificato di infortunio con indicazione dei giorni di prognosi, richiedono l’assoggettamento ad IVA delle parcelle. L’istanza nasce dal dubbio interpretativo sulla corretta lettura della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 23 gennaio 2005.

Tesi del contribuente

Il sindacato ritiene che le prestazioni dei medici fiscali non debbano essere assoggettate ad IVA. Secondo questa impostazione, il medico curante, nell’accertare lo stato di infortunio, effettua una diagnosi, indica una cura e, nell’ambito della tutela della salute, emette anche un certificato che informa il datore di lavoro e l’INAIL. Tale certificato sarebbe solo un elemento accessorio di una prestazione medica sostanziale, e non la prestazione principale.

Quadro normativo e principi richiamati

L’Agenzia richiama l’art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972, che prevede l’esenzione IVA per le prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona.

Viene inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, in particolare le sentenze del 20 novembre 2003 nelle cause C-307/01 e C-212/01, nonché la circolare n. 4/E del 23 gennaio 2005. Da tali fonti deriva il principio secondo cui l’esenzione spetta solo alle prestazioni mediche rese a scopo terapeutico, mentre restano escluse le prestazioni di medicina legale e, più in generale, quelle il cui scopo principale sia diverso dalla tutela della salute della persona.

Chiarimenti interpretativi dell’Agenzia

L’Agenzia precisa che per individuare lo scopo principale di una prestazione sanitaria occorre considerare il contesto in cui essa viene resa. Possono beneficiare dell’esenzione anche prestazioni effettuate per fini profilattici, comprese quelle rese a persone sane.

Sono invece escluse dall’esenzione:

  • le perizie rese dai medici nell’ambito della loro professione;
  • le consulenze medico-legali sullo stato di salute finalizzate, in generale, al riconoscimento o meno di benefici economici.

Al contrario, sono esenti da IVA:

  • i controlli medici istituiti da datori di lavoro o compagnie assicurative diretti a verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie;
  • il rilascio di certificati di idoneità fisica volti a dimostrare a terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti ad alcune attività o richiede condizioni particolari;
  • i controlli medici regolari diretti principalmente a prevenire e individuare malattie e a verificare costantemente lo stato di salute dei lavoratori o degli assicurati.

La Corte di Giustizia sottolinea che il fatto che tali controlli siano richiesti da terzi o possano soddisfare anche interessi del datore di lavoro o dell’assicurazione non esclude l’esenzione, se la finalità principale resta la tutela della salute.

Conclusione

Sulla base dei principi richiamati e delle caratteristiche concrete dell’attività svolta, l’Agenzia ritiene che le visite fiscali rese dai medici per conto dell’INAIL siano prestazioni mediche esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972. La ragione dell’esenzione è che tali prestazioni si traducono in un intervento volto ad accertare la non idoneità al lavoro del dipendente per un determinato periodo di tempo, perseguendo in via prevalente una funzione di tutela della salute.

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