Risoluzione n. 42 del 20/03/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i concessionari del servizio nazionale della riscossione non possono rifiutare la riscossione coattiva delle entrate comunali solo perché il Comune ha affidato a sé o a terzi la riscossione spontanea. Viene ribadita l’autonomia regolamentare degli enti locali e l’obbligo dei concessionari di eseguire la riscossione coattiva quando l’ente abbia scelto diversamente solo per la fase spontanea.
Riscossione coattiva dei ruoli dei Comuni
Riscossione coattiva dei ruoli dei Comuni
La risoluzione affronta il problema del rifiuto, da parte di alcune aziende concessionarie del servizio nazionale della riscossione, di svolgere la riscossione coattiva delle entrate comunali nei casi in cui il Comune abbia deciso di gestire in proprio o tramite terzi la sola riscossione spontanea. L’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire il corretto ambito degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio.
Contesto e finalità dell’intervento
L’Agenzia precisa preliminarmente di essere, in linea generale, estranea alle questioni relative alla gestione dei ruoli di altri enti creditori, ma afferma di poter intervenire in questa materia nell’esercizio della funzione di vigilanza prevista dall’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’obiettivo è dirimere la problematica interpretativa segnalata dai Comuni e verificare la corretta osservanza degli obblighi gravanti sui concessionari.
Autonomia degli enti locali nella gestione delle entrate
La risoluzione richiama il quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha riordinato la disciplina dei tributi locali e ha riconosciuto agli enti locali un’ampia autonomia nella gestione delle proprie entrate.
In particolare, viene richiamato:
- l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, che attribuisce a Province e Comuni la facoltà di deliberare l’affidamento a terzi, anche separatamente, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di loro spettanza;
- l’art. 59 del medesimo decreto, in tema di ICI, che consente ai Comuni di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti e di prevedere forme di adempimento alternative al pagamento tramite concessionario.
Tali disposizioni vengono lette come espressione di un’autonomia molto ampia nella scelta delle modalità di gestione delle entrate, autonomia che viene ulteriormente rafforzata dalle successive modifiche al Titolo V della Costituzione.
Disciplina della riscossione coattiva nel d.lgs. n. 112/1999
La risoluzione considera poi il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, all’art. 3, commi 5, 6 e 7, riconosce la potestà regolamentare di Province e Comuni in materia di gestione delle proprie entrate.
Con particolare riferimento alla riscossione coattiva, il comma 6:
- ribadisce la facoltà degli enti territoriali di disciplinare con regolamento le modalità di svolgimento di tale attività;
- prevede, in assenza di diversa determinazione dell’ente, l’obbligo per i concessionari del servizio nazionale della riscossione di provvedere al recupero coattivo delle entrate dell’ente locale, a garanzia di quest’ultimo.
Il comma 7, invece, disciplina l’affidamento della riscossione spontanea da parte degli enti territoriali. La distinzione tra riscossione spontanea e riscossione coattiva conferma, secondo l’Agenzia, che l’ente locale può regolare diversamente le due fasi dell’attività di riscossione.
Principio affermato: impossibilità di rifiuto della riscossione coattiva
Dalla separazione normativa tra riscossione spontanea e coattiva deriva che un Comune può scegliere di svolgere direttamente o affidare a terzi la sola riscossione spontanea delle proprie entrate, senza che ciò consenta al concessionario di rifiutarsi di procedere alla riscossione coattiva.
L’Agenzia conclude quindi che i concessionari del servizio nazionale della riscossione devono svolgere la riscossione coattiva anche quando l’ente locale abbia affidato in proprio o a terzi esclusivamente la riscossione spontanea.
Chiusura istituzionale
Le determinazioni contenute nella risoluzione sono adottate d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo fiscale.
Testo integrale
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