Risoluzione n. 39 del 17/03/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’aliquota IVA agevolata del 4% prevista per le pertinenze della prima casa si applica anche alla costruzione di un’autorimessa pertinenziale, non solo al suo acquisto, purché sussista il vincolo pertinenziale con l’abitazione principale.
Aliquota IVA 4% per la costruzione di un box pertinenziale alla prima casa
Aliquota IVA per la costruzione di autorimessa pertinenziale alla prima casa
La risoluzione affronta il quesito relativo all’aliquota IVA applicabile alla costruzione di un’autorimessa pertinenziale a un’abitazione principale non di lusso. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che il beneficio del 4% previsto per la prima casa può estendersi anche alle ipotesi di costruzione del box, non solo di acquisto, a condizione che sia effettivamente dimostrato il vincolo di pertinenzialità.
Quesito posto dal contribuente
Il contribuente riferisce di aver avviato, mediante Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune, la costruzione di un’autorimessa da destinare a pertinenza della propria abitazione principale non di lusso. Specifica inoltre che tale autorimessa è stata già vincolata all’abitazione tramite atto notarile. Chiede quindi quale aliquota IVA debba essere applicata sia alle opere finite sia all’acquisto dei materiali impiegati per la costruzione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che, per le opere finite e per l’acquisto dei materiali destinati alla costruzione dell’autorimessa, debba essere applicata l’aliquota IVA del 4%, in analogia con quella prevista per la costruzione della prima casa non di lusso.
Inquadramento normativo
L’Agenzia richiama il punto 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972, che rinvia alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986. Tale disciplina prevede l’aliquota IVA del 4% per l’acquisto di pertinenze della prima casa, limitatamente a una sola unità per ciascuna delle categorie catastali:
- C/2, cantine e soffitte;
- C/6, autorimesse;
- C/7, tettoie chiuse o aperte.
L’agevolazione opera anche quando tali unità siano acquistate separatamente dall’abitazione principale.
Estensione dell’agevolazione alla costruzione
Il tema centrale affrontato dalla risoluzione è se l’agevolazione espressamente prevista per l’acquisto della pertinenza possa valere anche nel caso in cui la pertinenza sia realizzata mediante costruzione. L’Agenzia, richiamando la ratio della normativa sulla prima casa, afferma che il trattamento IVA applicabile alla costruzione non può essere diverso da quello previsto per l’acquisto.
Secondo l’Amministrazione, la finalità della norma è favorire, attraverso un carico fiscale ridotto, l’acquisizione della prima casa destinata ad abitazione principale dell’acquirente. La previsione che estende l’agevolazione anche alle pertinenze conferma tale intento. Ne consegue che il risultato perseguito dal legislatore si realizza sia quando la pertinenza è acquistata, sia quando è costruita.
Contratto d’opera o appalto e applicabilità del 4%
La risoluzione afferma espressamente che la norma agevolativa è riferibile anche alle ipotesi in cui l’acquisizione del box avvenga mediante contratto d’opera o di appalto avente ad oggetto la costruzione della pertinenza. Ciò vale anche se la realizzazione del box avviene successivamente alla costruzione o all’acquisto dell’abitazione principale.
L’Agenzia esclude che il termine "acquisto" debba essere interpretato in senso restrittivo tale da escludere le pertinenze ottenute tramite contratto d’opera.
Condizione del vincolo pertinenziale
L’applicazione dell’agevolazione è subordinata alla sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’unità abitativa e il box. Nel caso esaminato, tale vincolo deve risultare dalla concessione edilizia richiesta per la realizzazione dell’autorimessa, in analogia a quanto già precisato dalla circolare n. 24 del 10 giugno 2004 in materia di detrazione del 36% ai fini IRE.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che l’aliquota IVA agevolata del 4% si applica anche alla costruzione di un’autorimessa pertinenziale alla prima casa, oltre che al relativo acquisto, purché il vincolo pertinenziale sia effettivamente presente e documentalmente riscontrabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 17 mar 2006Risoluzione n. 40 del 17/03/2006
- Risoluzione · 20 mar 2006Risoluzione n. 42 del 20/03/2006
- Risoluzione · 20 mar 2006Risoluzione n. 41 del 20/03/2006
- Risoluzione · 13 mar 2006Risoluzione n. 36 del 13/03/2006
- Risoluzione · 13 mar 2006Risoluzione n. 37 del 13/03/2006
- Risoluzione · 13 mar 2006Risoluzione n. 38 del 13/03/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →