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Sentenza

Sentenza n. 94/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 8/2025 pubblicata il 10/01/2025 emessa dal Tribunale di Alessandria, resa nell’ambito del proc. n. 455/2024 r.g., e divenuta esecutiva il 10/7/2025, avente ad oggetto carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202502011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva liquidato somme per la carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria, divenuta esecutiva, e il pagamento delle somme ivi liquidate. Il titolo era stato prodotto in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L'Amministrazione non aveva contestato l'omessa ottemperanza, pur essendosi costituita formalmente opponendosi al ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali per ordinare al Ministero l'esecuzione del giudicato e il pagamento delle somme liquidate dal giudice civile entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari al pagamento a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente; non gli spetta un compenso ulteriore, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Il TAR ha inoltre applicato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e cessa con l'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure, in caso di persistente inadempimento, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e imporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituiva, nel caso concreto, un presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato richiamato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando una sentenza esecutiva è stata ritualmente prodotta e notificata all'amministrazione soccombente, è decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e l'inottemperanza non è contestata, sussistono i presupposti per accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare il pagamento delle somme liquidate dal titolo giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, per assicurare l'effettività del giudicato, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare nell'attività amministrativa in caso di persistente inadempimento, fissando un termine ulteriore per l'esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute in forza del giudicato; il suo periodo di applicazione decorre dalla notificazione della decisione di ottemperanza e termina con l'adempimento spontaneo o, in caso di ulteriore inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento già percepito dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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