Cassazione Penale, Sentenza n. 22100/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due motivi di ricorso: (1) violazione dell'art. 309 c.p.p. (comma 5 e 10) per presunta mancata trasmissione, nel termine perentorio, dei verbali di interrogatorio preventivo dei coindagati, che il ricorrente riteneva favorevoli alla sua posizione; (2) vizio in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. circa la valutazione del pericolo di reiterazione del reato, deducendo la sua insussistenza alla luce della sospensione dal servizio, dello stato di incensuratezza e della natura estranea e lecita dell'attività privata di espianto di pacemaker svolta fuori orario. Il Tribunale del riesame aveva rigettato il ricorso e confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto il primo motivo: ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui i verbali degli interrogatori dei coindagati non erano oggettivamente favorevoli all'indagato e, pertanto, la mancata trasmissione non comportava la perdita di efficacia della misura. Ha invece accolto il secondo motivo: l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione e alla verifica della proporzionalità/adeguatezza della misura cautelare (arresti domiciliari), perché il Tribunale non ha adeguatamente argomentato sull'attualità del pericolo, ha formulato valutazioni congetturali circa l'attività privata dell'indagato e non ha esaminato misure meno afflittive (es. sospensione dall'esercizio di pubblici uffici). Rinvia la questione al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.; per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p., comma 5
il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini
Obbligo di trasmissione degli atti al tribunale del riesame; le dichiarazioni favorevoli sopravvenute devono essere trasmesse. Tuttavia, i verbali degli interrogatori dei coindagati non devono essere necessariamente trasmessi salvo che contengano elementi concreti e oggettivamente favorevoli all'indagato e specificamente indicati nel ricorso
art. 309 c.p.p., comma 10
Sanziona l'inosservanza dell'obbligo di trasmissione con la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura, quando ricorra la mancata trasmissione degli atti dovuti
art. 291 c.p.p., comma 1 e comma 1-quater
Individua gli atti che devono essere presentati al tribunale del riesame; la legge 9/8/2024 ha esteso l'obbligo di trasmissione anche alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater (interrogatorio preventivo)
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. i)
Ha esteso l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame alle dichiarazioni rese nel c.d. interrogatorio preventivo, imponendo la trasmissione 'in ogni caso' di tali dichiarazioni quando rilevanti
art. 294 c.p.p. (interrogatorio di garanzia)
L'interrogatorio di garanzia è rilevante come elemento favorevole solo se ha contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti a mera contestazione o negazione; tale favorevolezza deve essere specificamente indicata nel ricorso
art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c)
Il pericolo di reiterazione richiede valutazione prognostica di concretezza e attualità: il giudice deve argomentare non solo sulla possibilità di reiterazione ma anche sulla sua attualità, considerando modalità delle condotte, personalità del soggetto, contesto e distanza temporale dai fatti
art. 289 c.p.p.
Prevede misure interdittive (es. sospensione dall'esercizio di pubblici uffici o servizi) che possono essere misure meno afflittive ed adeguate rispetto alla detenzione domiciliare; il giudice deve valutare la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure
Massime di principio
- La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei verbali di interrogatorio dei coindagati determina la perdita di efficacia della misura cautelare solo se tali verbali contengono elementi concreti e oggettivamente favorevoli all'indagato e tali elementi sono specificamente indicati nel ricorso al riesame
- Le dichiarazioni dei coindagati che si limitano a negazioni o a ricondurre i fatti a circostanze diverse non sono automaticamente considerate 'favorable' ai fini della caducazione della misura cautelare
- Il requisito del pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274 c.p.p. richiede non solo la prova della ripetizione di condotte, ma una motivazione che dimostri la loro attualità: il giudice deve valutare personalità dell'indagato, delimitazione temporale dei fatti, sospensioni dal servizio e contesto socio-ambientale
- Il giudice delle misure deve sempre considerare e motivare l'eventuale applicabilità di misure meno afflittive (es. misure interdittive come la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici) prima di disporre misure detentive, valutandone proporzionalità e adeguatezza
- Le argomentazioni prognostiche circa la possibilità che l'indagato sfrutti conoscenze e contatti per reiterare reati devono essere fondate su elementi concreti e non su mere congetture
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22064/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22067/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22075/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22077/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →