Sentenza n. 10363/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della determinazione n.1356 prot.n.26987 del 28-11-2022 del Direttore Generale della Sanità dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 1) e dei relativi e parimenti impugnati allegati, nella parte in cui stabiliscono il ripiano posto a carico della ricorrente MT ORTHO S.r.l.; - del decreto dirigenziale n.24681 del 14-12-2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale della Regione Toscana, recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2) e dei relativi e parimenti impugnati allegati (doc.2 bis) nella parte in cui stabiliscono il ripiano posto a carico della ricorrente MT ORTHO S.r.l.; - della determinazione n.2426/A1400A/2022 del 14-12-2022 del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 3) e dei relativi e parimenti impugnati allegati nella parte in cui stabiliscono il ripiano posto a carico della ricorrente MT ORTHO S.r.l.; - della determinazione n.10 del 12-12-2022 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 4) e dei relativi e parimenti impugnati allegati nella parte in cui stabiliscono il ripiano posto a carico della ricorrente MT ORTHO S.r.l., e della successiva determinazione n.01 del 08-02-2023 e dei relativi e parimenti impugnati allegati (doc. 4 bis); - della determinazione n.24300 del 12-12-2022 del Direttore della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 5) e dei relativi e parimenti impugnati allegati nella parte in cui stabiliscono il ripiano posto a carico della ricorrente MT ORTHO S.r.l.; - del D.M. 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 e recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017,2018” (doc. 6); - dell'intesa - prot. n. 6215/C7SAN - raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (doc. 7) nonché dell’intesa sancita - Repertorio atti n. 213/CSR - dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022 - (doc. 8); - del D.M. 6 luglio 2022 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 9); - dell'Accordo - repertorio Atto n. 181/CSR - del 7 novembre 2019 (doc. 10), ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; ed ove occorra: - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di ogni altro atto, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, inerenti al procedimento di determinazione degli obblighi di ripiano a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti statali e regionali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di determinazione delle quote di payback a carico dell'impresa per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i provvedimenti statali, gli atti di indirizzo e coordinamento e i provvedimenti regionali con cui sono stati certificati il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018 e l'importo del ripiano posto a suo carico. Il testo della sentenza non riporta analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nelle more del giudizio è entrato in vigore l'art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto una definizione agevolata degli obblighi di payback mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha documentato il versamento dell'importo ridotto e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che il versamento della quota ridotta prevista dall'art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, abbia fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione, ma senza determinare la cessazione della materia del contendere. Secondo il giudice, la cessazione della materia del contendere ricorre, in base al tenore letterale della norma, quando la definizione agevolata sia accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni; quando invece il pagamento sia comprovato dalla parte ricorrente, come nel caso concreto, si configura l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il bene della vita conseguito mediante il pagamento ridotto è diverso dall'annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...
Il versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione di payback e, quando sia documentato dalla parte ricorrente, determina il venir meno dell'interesse alla decisione, con improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale base degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali oggetto delle controversie sul payback.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 56/2023
È richiamato dall'art. 7 d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta consente di estinguere un'obbligazione amministrativa mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente documenta tale pagamento, il ricorso contro gli atti determinativi dell'obbligazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il pagamento non comporta l'eliminazione degli atti impugnati ma attribuisce un diverso bene della vita.
- La cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si distinguono in base alle modalità con cui viene accertato in giudizio il fatto sopravvenuto: la prima ricorre quando l'amministrazione competente accerta e comunica la definizione agevolata prevista dalla legge; la seconda quando il venir meno dell'interesse è comprovato direttamente dalla parte ricorrente.
- L'adempimento agevolato di un'obbligazione amministrativa non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere se il bene conseguito dal ricorrente è diverso da quello perseguito con l'azione di annullamento, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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