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Sentenza

Sentenza n. 2203/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- – Sezione Lavoro –, n. -OMISSIS-, depositata in data 19 dicembre 2024, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. -OMISSIS-, passata in giudicato in data 17 febbraio 2025 come da attestazione della cancelleria della Corte di Appello di -OMISSIS- in data 21 febbraio 2025, con la quale il Comune di Villa Literno è stato condannato: al pagamento in favore di -OMISSIS- della somma di euro 59.367,00, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, oltre interessi al saggio legale e maggior danno ex art. 16 della legge n. 412/1991 dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al saldo; al pagamento in favore di -OMISSIS- della somma di euro 8.963,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dal 1° gennaio 2022 e fino al soddisfo; alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 5.953,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 5.000,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione all'avvocato -OMISSIS-, anticipatario.

Giustizia amministrativa202502874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, da parte del Comune, di una sentenza passata in giudicato della Corte d'appello, recante condanna al pagamento di somme a titolo di danno alla professionalità, danno non patrimoniale e spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti due distinti ricorsi per l'ottemperanza della medesima sentenza della Corte d'appello: il primo dal creditore delle somme riconosciute a titolo di danno alla professionalità e danno non patrimoniale, derivanti dalla prolungata privazione delle mansioni proprie del profilo rivestito; il secondo dal difensore antistatario, per il pagamento delle spese del doppio grado liquidate in suo favore. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento del Comune all'obbligo di conformarsi al giudicato e hanno chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato la connessione oggettiva dei due giudizi, fondati sul medesimo titolo esecutivo, e ne ha disposto la riunione. Ha inoltre verificato la giurisdizione del giudice amministrativo sull'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale, la rituale notificazione del titolo, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. I plurimi solleciti stragiudiziali sono rimasti senza riscontro.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi e li ha accolti. Ha ordinato al Comune di Villa Literno di eseguire integralmente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, il giudicato della Corte d'appello, pagando al primo ricorrente euro 59.367,00 per danno alla professionalità, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 16 della legge n. 412/1991, nonché euro 8.963,00 per danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ISTAT e interessi sulla somma rivalutata; ha ordinato inoltre il pagamento al difensore antistatario di euro 10.953,00 per le spese del doppio grado, oltre spese generali, IVA e CPA. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Caserta, con facoltà di delega, assegnando al commissario sessanta giorni dall'istanza di parte e attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari, comprese eventuali variazioni di bilancio. Ha altresì applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., calcolata in misura corrispondente al tasso legale sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo pagamento, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato al Comune. Il TAR ha escluso che le difficoltà di bilancio dell'ente possano rendere manifestamente iniqua l'astreinte quando questa sia parametrata agli interessi legali. Il Comune è stato condannato alle spese dei giudizi riuniti per complessivi euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione d'ufficio di ricorsi connessi, fondati sul medesimo titolo esecutivo e caratterizzati da stretta connessione oggettiva e soggettiva.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sull'azione di ottemperanza diretta ad attuare le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, anche quando impongano alla pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro.

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    Radica la competenza territoriale del giudice amministrativo competente in relazione all'amministrazione inadempiente e al giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni quale condizione di procedibilità o ammissibilità dell'azione esecutiva, incluso il giudizio di ottemperanza, nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    «salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo»

    Consente la fissazione di una penalità di mora anche nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne pecuniarie; la penalità ha funzione sanzionatoria e di coazione indiretta, non risarcitoria.

  • art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015

    «Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali»

    Stabilisce la decorrenza dell'astreinte dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e preclude di considerarla manifestamente iniqua quando sia determinata in misura pari agli interessi legali.

  • art. 97 Cost.

    Il dovere dell'amministrazione di eseguire il giudicato costituisce corollario del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del buon andamento dell'azione amministrativa.

  • art. 16 legge n. 412/1991

    Costituisce il riferimento per il maggior danno riconosciuto dalla sentenza ottemperanda, da corrispondere insieme agli interessi legali secondo quanto stabilito dal giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario resa nei confronti di una pubblica amministrazione, anche quando il giudicato imponga esclusivamente il pagamento di somme di denaro.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo secondo le modalità previste dalla legge.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a sostituirsi all'amministrazione in caso di ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inottemperanza a condanne pecuniarie, poiché svolge una funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all'adempimento, non di risarcimento del danno.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, un'astreinte parametrata al tasso degli interessi legali non è manifestamente iniqua per effetto delle difficoltà di bilancio o dello stato della finanza dell'ente pubblico debitore.
  • Quando l'astreinte riguarda una condanna pecuniaria, essa decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza contenente l'ordine di pagamento e opera fino all'effettivo soddisfacimento, comunque non oltre il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, salvo l'attivazione del commissario ad acta secondo quanto stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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