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Sentenza

Sentenza n. 302/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n.155/2025 resa dal Tribunale di Udine, Sez. Lavoro, notificata all’Amministrazione, non appellata e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 155/2025 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio per l'esecuzione della sentenza n. 155/2025 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione, non appellata e passata in giudicato. La domanda era diretta a ottenere l'ottemperanza al giudicato, poiché l'Amministrazione non vi aveva dato esecuzione prima della proposizione del ricorso. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha adempiuto quanto imposto dal giudicato, facendo venir meno la materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva ottemperato al giudicato successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. Pur non adottando ulteriori misure di esecuzione, il Collegio ha posto le spese a carico dell'Amministrazione, in ragione del comportamento che aveva reso necessario il ricorso. L'Amministrazione è stata condannata a rifondere alla ricorrente 1.000 euro, oltre agli accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, non residuando una controversia attuale sull'esecuzione.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese processuali, che possono essere poste a suo carico quando la sua precedente inerzia abbia reso necessaria la proposizione del giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza definito per sopravvenuta esecuzione del giudicato, il giudice può disporre il rimborso del contributo unificato oltre alla rifusione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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