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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27061/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Krucisnca impugnava la conferma della condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) pronunciata dal Tribunale di Cremona e dalla Corte d'appello di Brescia, articolando cinque motivi: (1) insufficienza della prova degli artifici e dei raggiri e mancanza di partecipazione consapevole dell'imputata; (2) invalidità della querela proposta da Taffurelli Dalmazio perché, a suo dire, il danno patrimoniale sarebbe spettato alla figlia (Taffurelli Eleonora), titolare del conto da cui è stato disposto il bonifico; (3) mancata individuazione con chiarezza del bene giuridico leso; (4) vizio di motivazione e mancata concessione delle attenuanti generiche e conseguente eccesso di pena; (5) mancata applicazione della continuazione (art. 81 c.p.) con precedenti della stessa indole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in relazione al difetto della condizione di procedibilità (querela). Ha chiarito che la persona offesa, ai sensi richiamati in sentenza, è il soggetto che ha subito la diminuzione patrimoniale (qui Taffurelli Eleonora, titolare del conto e dell'utenza che ha effettuato il bonifico) e non il mero soggetto indotto in errore (Taffurelli Dalmazio). Poiché la querela era stata proposta da quest'ultimo, privo della qualità di persona offesa, v'è carenza della condizione di procedibilità; per questo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per difetto di querela. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    E' la norma che punisce la truffa; la Corte richiama la norma quale fattispecie contestata all'imputata (diminuzione patrimoniale e ingiusto profitto come elementi essenziali).

  • art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per contestare la mancata assoluzione; la Corte non concede assoluzione sul punto perché decide l'annullamento per altra causa procedurale (mancanza di querela).

  • art. 120 cod. pen.

    La Corte interpreta la norma (come richiamata nel provvedimento) nel senso che il diritto di querela spetta alla "persona offesa" ovvero al titolare dell'interesse patrimoniale leso; il mero danneggiato o il soggetto solo indotto in errore non sempre hanno tale qualità.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione dei reati: il ricorrente chiedeva la riunione in continuazione delle precedenti condanne; la Corte non decide sul merito della continuazione perché ha annullato la sentenza per difetto di querela, assorbendo tale motivo.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena e sulle attenuanti generiche: il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti; la Corte non si è pronunciata nel merito, essendo il processo estinto per carenza di procedibilità.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Norme organizzative richiamate in apertura per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; non rilevanti ai fini della decisione sulla querela ma indicate sulle modalità processuali adottate.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di truffa occorre distinguere tra la persona indotta in errore (chi ha ricevuto le comunicazioni ingannevoli) e la persona offesa intesa come titolare della perdita patrimoniale: il diritto di querela spetta alla persona offesa (chi ha subito la diminuzione patrimoniale) e la querela proposta da altro soggetto può costituire difetto di procedibilità
  • Se la parte che ha formalmente presentato querela non è il titolare dell'interesse patrimoniale leso, la Procura e il giudice devono verificare l'effettiva titolarità del diritto offeso; la mancanza di questa verifica può portare all'annullamento del procedimento per carenza della condizione di procedibilità
  • La configurabilità del delitto di truffa richiede non solo l'induzione in errore ma anche la diminuzione patrimoniale e il conseguimento dell'ingiusto profitto: l'indotto in errore e il danneggiato patrimoniale possono non coincidere, con riflessi rilevanti sulla legittimazione ad esercitare la querela
  • Quando vi è contestazione sulla titolarità del bene patrimoniale leso (es. conto corrente o carta usata per il pagamento), è essenziale documentare chi effettivamente ha subito il pregiudizio; in mancanza, la difesa potrà efficacemente eccepire la carenza della querela
  • Se il vizio procedurale (es. difetto di querela) è accertato, le questioni di merito (prove, attenuanti, continuazione) restano assorbite e non vengono esaminate dalla Corte: per il ricorrente è spesso più efficace dimostrare problemi di procedibilità piuttosto che discutere esclusivamente la prova penale

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