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Sentenza

Sentenza del 05/08/2015 n. 16436 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 1999, con rideterminazione di ricavi non dichiarati e minori costi. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate perché sottoscritto da un funzionario qualificatosi come delegato del direttore senza allegazione della delega. L'Agenzia ha contestato tale decisione sostenendo che la sottoscrizione proveniva da funzionari dell'ufficio competenti e che non era necessaria l'esibizione di una delega specifica, anche in assenza di contestazioni sulla loro appartenenza all'ufficio o sull'esistenza del potere di impugnare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenuti connessi, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviando la causa ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale della Calabria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che, nel processo tributario, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate è rappresentato dal direttore o dal funzionario preposto al reparto competente, il quale si presume munito di una delega generale. L'appello è quindi ammissibile anche senza produzione di una delega specifica, salvo che la controparte contesti e dimostri che il sottoscrittore non apparteneva all'ufficio o che abbia usurpato il potere di impugnazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, comma 2

    Gli uffici del Ministero delle finanze, oggi gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, hanno qualità di parte e capacità di stare in giudizio.

    L'ufficio è rappresentato processualmente dal direttore o dalla persona preposta al reparto competente; tale preposizione comporta una delega generale a sostituire il direttore nelle competenze specifiche, senza necessità di una procura speciale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1

    La norma è stata invocata dall'Agenzia per contestare la dichiarazione d'ufficio di inammissibilità dell'appello per mancata produzione della delega.

  • Art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato per sostenere che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe deciso d'ufficio sull'assenza della delega, benché la controparte non avesse sollevato contestazioni.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 57, comma 1, 60, 61, 62, 66, 68 e 71

    Le disposizioni sono state richiamate per sostenere l'organizzazione e i poteri degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei relativi funzionari.

  • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, adottato con Delibera 13 dicembre 2000, n. 6, artt. 4 e 6

    Le norme organizzative sono state utilizzate per sostenere che la delega potesse derivare dall'attribuzione al funzionario di specifiche competenze e dalla preposizione a un determinato settore.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Ha costituito la base processuale per la proposizione del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • Codice di procedura civile, art. 111

    È stato richiamato dall'Agenzia in relazione alle garanzie processuali e alla validità della decisione impugnata.

  • Art. 15 delle preleggi

    È stato richiamato nel motivo relativo alla disciplina organizzativa e alla successione o coordinamento delle disposizioni applicabili all'Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la firma di un atto di appello da parte del direttore dell'ufficio o del funzionario preposto al reparto competente è normalmente valida anche senza allegazione di una delega specifica.
  • La preposizione del funzionario a un settore o reparto con competenze specifiche può integrare una delega generale a rappresentare l'ufficio nelle relative controversie.
  • L'atto proveniente dall'ufficio competente si presume espressione della volontà dell'amministrazione, anche quando la firma sia illeggibile o apposta da un funzionario diverso dal direttore.
  • La semplice mancata produzione della delega non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle Entrate.
  • Chi contesta la validità della sottoscrizione deve eccepire e dimostrare concretamente che il firmatario non apparteneva all'ufficio competente oppure che aveva usurpato il potere di impugnare.
  • In situazioni analoghe, il giudice non dovrebbe dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello soltanto per l'assenza della delega specifica, se non emergono contestazioni o elementi concreti sull'inesistenza del potere di firma.

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