Ordinanza n. 46/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della determina dirigenziale, Servizio edilizia privata del Comune di Civitanova Marche, del 28 ottobre 2025, pratica edilizia 1314/2023 recante diniego esonero pagamento contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione per rilascio permesso di costruire; atti presupposti e consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'esonero dal pagamento del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione connessi al rilascio del permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato la determina dirigenziale comunale del 28 ottobre 2025, relativa a una pratica edilizia avente a oggetto il diniego dell'esonero dal pagamento del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha sostenuto l'esigenza di ottenere la gratuità dell'intervento in relazione alla successiva destinazione agrituristica e all'attività dell'impresa agricola, deducendo inoltre che il pagamento delle somme avrebbe carattere assolutamente impeditivo dell'avvio dell'iniziativa imprenditoriale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Riguardo al fumus boni iuris, ha rilevato che il progetto era stato originariamente presentato dalla ricorrente e assentito dal Comune come intervento esclusivamente residenziale, consistente nella realizzazione di dieci unità immobiliari residenziali e di un garage mediante demolizione e ricostruzione delocalizzata di una casa colonica e di un annesso, nell'ambito del piano casa di cui alla l.r. 22/2009. Non risultava quindi, allo stato del sommario esame cautelare, che il progetto fosse stato assentito quale intervento agrituristico inerente a un'impresa agricola, con conseguente mancanza di un idoneo fumus. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso un pregiudizio grave e irreparabile: l'istanza originaria, rispetto alla quale non era stata prospettata alcuna pretesa di gratuità, era stata accolta; la controversia riguardava invece il successivo mutamento di destinazione d'uso e le relative conseguenze economiche. Il carattere impeditivo del pagamento rispetto all'avvio dell'attività agrituristica era stato dedotto ma non dimostrato, anche considerando la possibilità di rateizzazione o di ripetizione delle somme entro gli ordinari termini prescrizionali. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, che nel caso concreto sono stati esclusi per carenza di idoneo fumus boni iuris e di un pregiudizio grave e irreparabile.
l.r. 22/2009
Il progetto edilizio era stato assentito nell'ambito del piano casa regionale, quale intervento esclusivamente residenziale e non quale intervento agrituristico.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando l'intervento edilizio sia stato originariamente proposto e assentito con una determinata destinazione funzionale, mentre la pretesa agevolazione o gratuità venga fondata su un successivo mutamento di destinazione d'uso non compreso nell'originario titolo.
- Il requisito del pregiudizio grave e irreparabile non è dimostrato dalla mera allegazione che il pagamento di oneri edilizi ostacoli un'iniziativa imprenditoriale, quando non siano documentate l'assoluta impossibilità di sostenere l'esborso né l'assenza di strumenti alternativi, quali la rateizzazione o la successiva ripetizione delle somme.
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