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Sentenza

Sentenza n. 3704/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 19 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento di presentazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 19 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere in ordine al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta, nonché la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda, calendarizzato al 16 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dell’azione avverso il silenzio né è stato imposto un ulteriore termine per provvedere o nominato un commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate, considerati il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno l’oggetto della controversia.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione di una domanda amministrativa può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata quando l’oggetto immediato dell’istanza e del ricorso consiste nell’attivazione del relativo procedimento; in tal caso va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere nel giudizio contro il silenzio presuppone che l’amministrazione abbia adottato, nel corso del processo, una condotta satisfattiva rispetto alla specifica pretesa fatta valere, rendendo non più necessaria una pronuncia sull’obbligo di provvedere.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia, dal comportamento collaborativo dell’amministrazione e dalla particolare numerosità delle istanze analoghe, fermo restando che il contributo unificato può essere posto a carico dell’amministrazione mediante condanna alla restituzione, ove versato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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