Cassazione Penale, Sentenza n. 40421/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena complessiva con l'inclusione, a scomputo della pena di trenta anni (derivante dall'applicazione del criterio moderatore ex art. 78 c.p.), del periodo di detenzione cautelare di due anni, due mesi e diciannove giorni (27/10/2000 - 15/01/2003) relativo a reati commessi il 27/10/2000. Sosteneva che il recente provvedimento di cumulo del 2019 include anche una pena di tre mesi per un reato di falso commesso il 27/10/2000, strettamente connesso per continuazione con gli altri reati della stessa data, e che pertanto quel periodo già scontato dovrebbe concorrere al computo anche rispetto alle pene relative a reati commessi successivamente al 15/01/2003, incidendo sul criterio moderatore o sulla maturazione di benefici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente formato cumuli separati ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p., escludendo la detrazione del periodo di carcerazione anteriore (27/10/2000 - 15/01/2003) dalle pene relative a reati commessi dopo il 15/01/2003. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione per cui l'esecuzione già avvenuta si valuta con riferimento al singolo reato cui si riferisce e non sulla base del trattamento risultante dalla continuazione; quindi l'inclusione della pena di tre mesi per falso commesso il 27/10/2000 non altera la formazione del cumulo successivo. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore applicabile nel singolo cumulo parziale; il calcolo della pena moderata si effettua all'interno di ciascun cumulo relativo a reati commessi in epoche tali da non determinare la formazione di cumuli separati
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la formazione di più cumuli separati quando nel cumulo risultano pene relative a reati commessi in epoche diverse; impedisce la detrazione di periodi di detenzione anteriori da pene relative a reati commessi successivamente e prescrive l'ordine cronologico per i periodi di carcerazione e per i reati
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata riguardo alla determinazione della pena accessoria (es. continuazione) ma non idonea a modificare la regola sul computo dell'esecuzione riferita al singolo reato ai fini del cumulo separato
artt. 477 e 482 cod. pen.
Norme relative al reato di falso richiamate per identificare la pena di tre mesi comminata per fatto del 27/10/2000; richiamate nella vicenda, ma la loro esecuzione già completata non incide sul cumulo relativo a reati commessi dopo il 15/01/2003
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando reati sono commessi in epoche diverse e il cumulo contiene pene relative anche a reati successivi, il giudice forma cumuli parziali separati (art. 657, comma 4 c.p.p.) e non è consentita una compensazione retroattiva di periodi di detenzione già scontati rispetto a pene relative a reati successivi
- La detenzione cautelare o l'espiazione già avvenuta deve essere valutata con riferimento al singolo reato cui si riferisce; la continuazione collegata a più reati non trasforma l'effetto dell'esecuzione già scontata ai fini del computo in un cumulo successivo
- L'inclusione nel cumulo di una pena aggiuntiva, anche se relativa a un reato commesso nella stessa data e ritenuto in continuazione, non impone automaticamente che i periodi di carcerazione già scontati incida-no sui cumuli formati per reati successivi se l'espiazione si è conclusa prima della data di riferimento del cumulo successivo
- Se un nuovo reato è commesso durante l'espiazione di una pena, il nuovo cumulo decorre dalla data dell'ultimo reato (o dall'arresto) e può comprendere la parte residua non ancora espiata del cumulo precedente; se invece i periodi di espiazione si sono conclusi prima, si formano cumuli separati
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