Cassazione Penale, Sentenza n. 5654/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di restituzione di monili in oro sottoposti a sequestro probatorio nel procedimento per ricettazione. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione in ordine alla necessaria sussistenza della finalità probatoria (anche con riferimento alla natura di "corpo di reato") e lamentava il mancato apprezzamento delle giustificazioni sulla provenienza e sul possesso dei beni.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale per difetto di competenza funzionale, riqualificando l'appello in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p. e dichiarando poi il ricorso inammissibile per difetto di correlazione tra le censure proposte e la motivazione del provvedimento impugnato. In conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del G.i.p. riguardasse il mantenimento del vincolo probatorio sui gioielli e non fosse stato richiesto dal P.M. alcun mutamento della natura del vincolo in sequestro preventivo; inoltre il ricorrente non si è confrontato specificamente con le ragioni addotte dal G.i.p.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Richiamato in motivazione come norma menzionata nell'ordinanza impugnata; contestualmente la Corte non ha basato la decisione finale su tale articolo ma ha evidenziato il difetto di competenza funzionale del Tribunale del riesame nella fattispecie.
art. 33-bis c.p.p.
Citato tra le norme indicate nell'ordinanza impugnata; non è stata tratta dalla Corte una autonoma interpretazione decisiva della norma nel provvedimento di cassazione.
art. 568 cod. proc. pen.
art. 568 comma quinto cod. proc. pen.
Utilizzato per la riqualificazione dell'appello erroneamente proposto (contro decisione del G.i.p. sul mantenimento del sequestro probatorio) in ricorso per cassazione, conformemente alla giurisprudenza consolidata.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere la competenza dell'impugnazione cautelare reale (sequestro preventivo) dall'impugnazione degli atti relativi al sequestro probatorio; la Corte ha ritenuto che la competenza del giudice previsto da art. 322-bis non potesse fondare l'ordinanza del Tribunale nel caso di specie.
art. 263 comma 5 cod. proc. pen.
Citato nella ricostruzione del quadro normativo: il riferimento serve a distinguere le procedure di opposizione al sequestro e la relativa impugnazione; la Corte osserva che anche se il G.i.p. si è pronunciato direttamente (e non in sede di opposizione), il rimedio corretto resta il ricorso per cassazione.
art. 324 comma 7 cod. proc. pen.
Riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'estensibilità al sequestro probatorio del divieto di restituzione previsto dal comma 7; la Corte nota che l'eventuale richiamo del G.i.p. a regole di confisca non muta automaticamente la natura probatoria del sequestro in assenza di una domanda del P.M.
Massime di principio
- Se il provvedimento impugnato riguarda il mantenimento di un sequestro a fini probatori, il rimedio corretto è il ricorso per cassazione (art. 568 c.p.p.); un appello ai sensi dell'art. 322-bis è improprio e può essere riqualificato.
- La competenza tra giudice dell'appello cautelare reale (sequestro preventivo) e giudice chiamato a rivedere il sequestro probatorio va verificata sulla natura sostanziale del vincolo (probatorio vs preventivo), non sulla terminologia usata nella motivazione.
- Chi impugna deve confrontarsi esplicitamente e punto per punto con la motivazione del provvedimento impugnato: le censure generiche o non riferite alle ragioni indicate dal G.i.p. sono suscettibili di inammissibilità per difetto di correlazione.
- L'eventuale richiamo del giudice a norme o principi relativi alla confisca non trasforma automaticamente la natura del sequestro: per ottenere la riclassificazione in sequestro preventivo occorre che la relativa domanda sia proposta e fondata dal P.M.
- Per ottenere la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio è necessario dimostrare il venir meno della finalità probatoria; tale deduzione va proposta e adeguatamente motivata già davanti al G.i.p. o, quanto meno, occorre specificare nel gravame le ragioni della perdita di utilità probatoria.
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