Cassazione Penale, Sentenza n. 5336/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere. La difesa ha articolato quattro motivi: 1) censura della qualificazione dell'associazione di stampo camorristico (art. 416-bis c.p.), sostenendo che l'ordinanza avrebbe impropriamente ricondotto tre gruppi autonomi ad una sola associazione senza verificare la natura autonoma di ciascun gruppo e la presenza dell'«affectio societatis» e di un programma comune che vada oltre la mera gestione dello spaccio; 2) contestazione del riconoscimento di ruolo verticistico del ricorrente nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e, conseguentemente, della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis c.p.; 3) censura della gravità indiziaria relativa al tentato omicidio (capo 115) e reati connessi alle armi, sostenendo l'assenza di elementi specifici che colleghino Masiello al ruolo di mandante o di concreto rafforzamento dell'intento delittuoso del esecutore materiale; 4) contestazione delle esigenze cautelari e della mancata valutazione di misure meno afflittive, senza però specificare puntualmente le ragioni per superare le presunzioni legali previste per i reati contestati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il Tribunale aveva fornito plurimi elementi oggettivi a sostegno della sussistenza di una unica associazione di stampo camorristico, composta da tre componenti, con stabilità organizzativa, controllo del territorio, cassa comune e rapporti unitarî comprovati da dichiarazioni di collaboratori e captazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo irrilevante ai fini della custodia cautelare la contestazione della qualifica verticistica quando la mera partecipazione integra la presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Il terzo motivo è stato respinto perché la ricostruzione del Tribunale sulle fasi preparatorie del tentato omicidio e sulla partecipazione diretta di Masiello non appare manifestamente illogica; la circostanza della presenza e degli incontri con il materiale esecutore non è neutra. L'ultimo motivo sulle esigenze cautelari è stato ritenuto generico e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che può sussistere un'unica associazione di stampo camorristico anche se composta da gruppi periferici relativamente autonomi, purché emergano elementi di stabilità organizzativa, unità funzionale, controllo del territorio e condivisione di attività illecite; non è richiesta che ciascun sottogruppo abbia autonomamente la stessa qualificazione se la struttura complessiva manifesta i requisiti dell'art. 416-bis.
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
È ammessa la possibile concomitanza di una associazione finalizzata al narcotraffico e di una associazione di stampo camorristico; tuttavia, quando il sodalizio mafioso utilizza il traffico di stupefacenti come principale fonte di profitto ma esercita il metodo mafioso per il controllo del territorio e attività eterogenee, prevale la qualificazione 416-bis e la sua rilevanza cautelare.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte richiama la doppia presunzione di legge prevista per i delitti per i quali è ammessa la custodia cautelare (fra cui reati associativi e stupefacenti), con conseguente onere di specificare adeguatamente, nel ricorso, le ragioni per ritenere superata tale presunzione; la mera impugnazione della qualifica verticistica è ininfluente se non incide sulla sussistenza dei titoli cautelari.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicazione delle sanzioni per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda.
Massime di principio
- La presenza di più gruppi relativamente autonomi in uno stesso territorio può integrare un'unica associazione di stampo mafioso se emergono indici di unità organizzativa, controllo territoriale, risorse comuni (es. cassa) e coordinamento operativo;
- Non è necessario che ogni sottogruppo abbia autonomamente la stessa qualificazione 416-bis: rileva la struttura complessiva e la capacità di esercitare il metodo mafioso nella sua globalità;
- In sede cautelare, la contestazione del ruolo verticistico può essere irrilevante se la mera partecipazione al sodalizio è sufficiente a fondare la presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; pertanto il difensore deve dimostrare come la disqualificazione inciderebbe sulle esigenze cautelari per avere interesse ad impugnare;
- Per i reati violenti (es. tentato omicidio) la partecipazione a fasi preparatorie, la consegna di armi, gli incontri fra i capi e la presenza di soggetti armati possono fondare la gravità indiziaria anche se l'esecutore materiale aveva un proposito autonomo;
- Le doglianze generiche sulle esigenze cautelari o sulla possibilità di misure meno afflittive sono spesso inammissibili: il ricorso deve confrontarsi espressamente con le presunzioni legislative e fornire elementi concreti per superarle;
- In impugnazioni cautelari è utile distinguere i profili che incidono direttamente sulla legittimità della misura (es. vizi procedurali, insufficienza oggettiva degli indizi) da quelli meramente collegati alla qualificazione giuridica che, se non mutano il quadro dei titoli cautelari, possono risultare privi di interesse.
- Le intercettazioni, le dichiarazioni di collaboratori e l'esistenza di una cassa comune sono elementi forti in tema di associazione mafiosa e difficilmente neutralizzabili in sede cautelare senza elementi di confronto stringenti.
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