Cassazione Civile, Ordinanza n. 27587/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da una persona che, mentre scendeva le scale interne di un condominio alle ore 22.00 del 5 agosto 1999, cadde rovinosamente a terra dopo l’improvviso spegnimento dell’illuminazione. La domanda era diretta contro il condominio, ritenuto custode delle scale e dell’impianto di illuminazione. Il tribunale rigettò la domanda; la corte d’appello confermò, qualificando la fattispecie nell’ambito dell’art. 2051 c.c. ma ritenendo non provato il malfunzionamento dell’impianto luce né l’illegittimità del corrimano, risultato conforme alla normativa, e imputando l’evento al comportamento imprudente della danneggiata, che avrebbe usato le scale senza considerare la durata temporizzata dell’illuminazione. Con il ricorso per cassazione la danneggiata dedusse: 1) violazione dell’art. 2051 c.c., sostenendo che l’insidia dello stato dei luoghi era provata per la presenza di un corrimano che terminava prima dell’ultimo gradino e per l’illuminazione a timer, e che il condominio non aveva provato il caso fortuito; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la circostanza che ella fosse ospite della figlia e non condomina, circostanza che sarebbe stata documentalmente provata; 3) vizio di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la qualificazione della sua condotta come caso fortuito incidentale idoneo a interrompere il nesso causale e ribadendo che il condominio non aveva fornito la prova liberatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutte le censure tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la corte territoriale aveva motivatamente accertato l’assenza di prova del guasto del timer e la conformità del corrimano, aveva ritenuto irrilevante lo status della danneggiata come ospite o condomina ai fini della conoscenza dei luoghi, e aveva attribuito rilievo alla condotta imprudente della stessa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato la regola della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., che preclude il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. ove il ricorrente non indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. È stata inoltre ribadita la delimitazione del vizio motivazionale al solo "minimo costituzionale", con esclusione di censure sulla mera sufficienza della motivazione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito mediante declaratoria di inammissibilità, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità del custode è stata evocata come regime applicabile al danno da cose in custodia; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il nesso causale fosse escluso dalla condotta imprudente della danneggiata e dalla mancata prova del malfunzionamento della cosa.
art. 115 c.p.c.
La censura di violazione del principio di disponibilità delle prove è stata reputata inammissibile perché diretta, in sostanza, a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La doglianza è stata considerata, anch’essa, una richiesta di nuova lettura delle prove e non la denuncia di un vero errore di regola di giudizio.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame è stato ritenuto non ammissibile nei limiti della "doppia conforme" e, comunque, la censura non riguardava un fatto storico decisivo omesso, ma una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è escluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
La Corte richiama la norma come fonte della disciplina che ha introdotto il limite al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei giudizi di appello introdotti dopo l’11 settembre 2012.
L. n. 134 del 2012
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, rilevante per la disciplina del vizio motivazionale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove, poiché la scelta e la ponderazione degli elementi istruttori appartengono al giudice di merito, se la motivazione è logicamente e giuridicamente adeguata.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda un fatto storico, decisivo e controverso, effettivamente non esaminato; non può invece essere usata per contestare la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione per omesso esame del fatto è precluso se il ricorrente non indica specificamente le divergenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Nel regime dell’art. 2051 c.c., la responsabilità del custode può essere esclusa quando il danno sia integralmente ascrivibile al comportamento colposo del danneggiato e la cosa non presenti un vizio o un malfunzionamento provato.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
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