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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28232/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 C.d.S.) relativa a un tasso alcolemico di 1,91 g/l. Due motivi: 1) violazione di norme sul procedimento di acquisizione del prelievo ematico e nullità degli accertamenti per mancato avviso ex art.114 disp. att. c.p.p., sostenendo che i sanitari avrebbero eseguito il prelievo su richiesta informale della polizia giudiziaria; 2) vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della corretta applicazione dell'art.62-bis c.p., ritenendo illogica la negazione delle attenuanti poiché non vi furono altri veicoli coinvolti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il prelievo fosse stato eseguito nell'ambito di un protocollo medico prima di ogni formale richiesta della polizia giudiziaria, per cui non era obbligatorio l'avviso previsto dall'art.114 disp. att. c.p.p.; non risultano elementi probatori che dimostrino una richiesta informale dei Carabinieri o che il prelievo non fosse necessario per finalità terapeutiche. Sul piano sanzionatorio la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo fondate le valutazioni della corte territoriale circa la gravità dell'azione (perdita di controllo del mezzo, sbandamento, collisione con cartelli e caduta in un nodo stradale pericoloso) nonostante l'assenza di altri veicoli. Condanna alle spese processuali. Decisione del 28 giugno 2022.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha confermato l'applicazione per il tasso alcoolemico accertato (1,91 g/l) e la relativa condanna.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'avviso al conducente dell'esistenza del diritto di farsi assistere da un difensore prima di specifici accertamenti. La Corte ha interpretato che tale avviso è dovuto quando il prelievo ematico è effettuato su richiesta della polizia giudiziaria ai sensi dell'art.186 c.5 C.d.S.; invece, se il prelievo è eseguito autonomamente nell'ambito del protocollo medico per finalità terapeutiche, l'avviso non è necessario.

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art.114 disp. att. quale disciplina del diritto di difesa e dell'assistenza tecnica; la Corte ribadisce che le garanzie difensive si applicano quando l'accertamento ha natura investigativa su richiesta di PG.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti e della necessità di motivazione della loro concessione o diniego; la Corte ha confermato che il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare e deve indicare gli elementi preponderanti che ostano alla concessione delle attenuanti, valutazione rimessa al giudice di fatto.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che non è necessario esaminare tutti i parametri ma indicare a quali si è fatto riferimento nella motivazione della pena.

Massime di principio

  • Se il prelievo ematico è effettuato nell'ambito di normali protocolli medici a scopo terapeutico prima di ogni intervento della polizia giudiziaria, non scatta automaticamente l'obbligo di avviso ex art.114 disp. att. c.p.p.; occorre documentare che l'esame fosse invece richiesto specificamente dalla polizia giudiziaria per finalità probatorie.
  • La semplice presenza o passaggio della polizia nei luoghi in cui è ricoverato l'indagato non è di per sé prova che sia stata fatta una richiesta informale di prelievo tale da trasformare un atto terapeutico in un atto investigativo.
  • La censura in cassazione che propone una ricostruzione alternativa dei fatti richiede elementi probatori specifici: argomentazioni ipotetiche o basate su presunte prassi non dimostrate non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice di merito ha ampia discrezionalità; è sufficiente che indichi gli elementi prevalenti che giustificano la decisione, non l'esame di ogni singolo argomento difensivo.
  • In casi analoghi, per contestare l'utilizzabilità di un accertamento clinico occorre produrre elementi certi (cartelle cliniche, annotazioni mediche, dichiarazioni) che provino la tempistica e la natura dell'esame (terapeutico vs. investigativo) o la richiesta diretta/informale da parte della polizia giudiziaria.
  • L'assenza di altri veicoli coinvolti non determina automaticamente un criterio favorevole per le attenuanti: la gravità dell'azione e il potenziale di pericolo (luogo, modalità di perdita del controllo) possono legittimare il diniego.

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