Ordinanza n. 105/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca n. -OMISSIS- del 03.12.2026 notificato il 22.01.2026, dallo Sportello Unico Immigrazione costituito presso la Prefettura di Piacenza, con il quale il Dirigente dello stesso Sportello ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro rilasciato il 22.05.2024 in favore del lavoratore, odierno ricorrente, sig. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in favore del lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro disposta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Piacenza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento motivava la revoca con l'insufficienza del volume d'affari della società datrice di lavoro. Il giudice ha rilevato, in sede cautelare, l'inadeguatezza della motivazione su tale presupposto e ha ritenuto che la carenza motivazionale non potesse essere integrata o surrogata dalle difese dell'Amministrazione nel processo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame. Ha sospeso medio tempore l'efficacia del provvedimento di revoca e ha ordinato alla Prefettura di Piacenza di rivalutare esaurientemente la questione relativa al volume d'affari della società datrice di lavoro, adottando un nuovo provvedimento motivato di conferma o di revoca dell'atto impugnato. Il nuovo provvedimento deve essere depositato nel fascicolo processuale entro 45 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. È stata fissata un'ulteriore camera di consiglio per la prosecuzione della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare incidentale; la misura concessa consiste nella sospensione dell'atto e nel riesame da parte dell'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'inadeguata motivazione di un provvedimento amministrativo sul presupposto fattuale decisivo può giustificare la sospensione dell'atto e l'ordine di riesame da parte dell'Amministrazione.
- La motivazione del provvedimento amministrativo deve esplicitare adeguatamente le ragioni per cui un presupposto rilevante, quale l'insufficienza del volume d'affari del datore di lavoro, risulta sussistente; tale carenza non può essere surrogata dalla motivazione contenuta nelle difese dell'Amministrazione in giudizio.
- Quando accoglie una domanda cautelare ai fini del riesame, il giudice può imporre all'Amministrazione una rivalutazione esauriente e l'adozione di un nuovo provvedimento motivato, lasciandole salva la possibilità di confermare o revocare l'atto originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 208/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 209/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 210/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 211/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 213/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 214/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →