L.R. Abruzzo 1/2014
Modifica alla L.R. 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio). Riconoscimento dell'Accademia delle Scienze d'Abruzzo quale centro culturale di alta specializzazione e modifiche alle leggi regionali nn. 91/1994, 7/2002, 15/2004, 1/2012, 68/2012 e 2/2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 1/2014 introduce modifiche eterogenee a norme su commercio, bilancio, diritto allo studio, revisione dei conti e contributi cinematografici. Stabilisce anche il divieto di presentare domande di autorizzazione per grandi superfici di vendita dal 20 maggio 2014 al 20 maggio 2016 e riconosce l’Accademia delle Scienze d’Abruzzo come centro culturale di alta specializzazione. Alcune disposizioni modificate sono poi state abrogate successivamente.
Modifiche varie a leggi regionali abruzzesi, con blocco temporaneo per le grandi superfici di vendita e riconoscimento dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo
Modifiche eterogenee e misure temporanee in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 1 interviene su più testi normativi regionali con una finalità principalmente correttiva e di coordinamento. Accanto a misure su commercio, diritto allo studio universitario, controlli contabili e contributi settoriali, riconosce inoltre l’Accademia delle Scienze d’Abruzzo come centro culturale di alta specializzazione.
Disciplina del commercio e sospensione delle grandi superfici di vendita
Nel quadro della normativa regionale sul commercio viene introdotto un blocco temporaneo alle nuove richieste di autorizzazione per grandi superfici di vendita. Il divieto opera nelle more della definizione del Testo Unico in materia di commercio, al fine di consentire la programmazione regionale del settore e la definizione dei criteri di valutazione delle grandi superfici.
- non sono consentite richieste di autorizzazione per grandi superfici di vendita dal 20 maggio 2014 al 20 maggio 2016;
- il divieto riguarda le grandi superfici di vendita di cui alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11.
Riconoscimento dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo
La Regione Abruzzo riconosce l’importanza dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo quale centro di interesse culturale di alta specializzazione, in coerenza con le finalità statutarie regionali e con l’obiettivo di favorire la conoscenza scientifica sul territorio. Il provvedimento valorizza la funzione dell’Accademia nella promozione, nello sviluppo e nella divulgazione della scienza e della cultura in Abruzzo. È inoltre previsto che lo statuto dell’Accademia contempli la presenza, nel Consiglio direttivo, di un rappresentante del Consiglio regionale. La disposizione è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Prestazioni onerose del Centro funzionale d’Abruzzo
La legge, per quanto oggi non più vigente in questa parte, aveva ridefinito la disciplina delle prestazioni rese dal Centro funzionale d’Abruzzo a soggetti pubblici e privati, prevedendo il rilascio di tabelle con dati meteorologici, climatologici e idrologici dietro rimborso spese. Era inoltre demandata alla Giunta regionale, su proposta della struttura competente in Protezione civile, l’approvazione di un tariffario per gli oneri di elaborazione. Questa disciplina è poi stata abrogata con legge regionale del 2025.
Proroghe di termini in disposizioni finanziarie regionali
La legge interviene più volte prorogando al 31 dicembre 2014 termini originariamente fissati al 31 dicembre 2013 in diverse norme regionali. Le proroghe riguardano:
- l’art. 63 della L.R. 1/2012;
- l’art. 55 della L.R. 2/2013;
- l’art. 85 della L.R. 15/2004. Si tratta di interventi di aggiornamento di termini applicativi legati a specifiche misure finanziarie o settoriali.
Diritto allo studio universitario e patrimonio delle Aziende
Per le Aziende regionali istituite in materia di diritto allo studio universitario, la legge rafforza il regime patrimoniale degli immobili già in uso per le relative finalità. In sintesi:
- agli enti sono attribuiti in proprietà gli immobili del patrimonio regionale già utilizzati per attività connesse al diritto agli studi universitari;
- il trasferimento avviene mediante verbale congiunto tra le strutture amministrative della Giunta regionale e delle Aziende, che costituisce titolo per trascrizione e voltura catastale;
- i beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con diritti e oneri connessi, e entrano nel patrimonio indisponibile delle Aziende;
- le Aziende curano realizzazione e completamento di immobili di interesse anche con oneri previsti nei programmi e nel bilancio regionale;
- l’eventuale alienazione degli immobili acquisiti richiede preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
Revisione dei conti e soggetti destinatari
La normativa estende il riferimento, in materia di revisione dei conti, non solo alle A.T.E.R. ma anche alle Aziende istituite dalla L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 sul diritto agli studi universitari. L’effetto è quello di ricomprendere tali Aziende nel perimetro applicativo della disciplina regionale richiamata.
Contributi per attività cinematografiche e massimali di spesa
In materia di contributi per attività cinematografiche, audiovisive e multimediali viene fissato un limite massimo di spesa finanziabile per ciascuna impresa pari a euro 40.000,00. La copertura degli oneri è indicata nel capitolo regionale dedicato ai contributi del settore e la disposizione è qualificata come priva di ulteriori oneri per il bilancio regionale.
Abrogazioni e attualità della legge
La legge contiene anche un’abrogazione espressa dell’art. 36 della L.R. 7/2002. Inoltre, la parte relativa alle prestazioni onerose del Centro funzionale d’Abruzzo è successivamente abrogata nel 2025. Nel complesso, il testo conserva ancora utilità soprattutto per le disposizioni di modifica e per il riconoscimento dell’Accademia, ma presenta varie norme di carattere transitorio o comunque riferite a termini ormai scaduti.
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