L.R. Abruzzo 2/2014
Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione commissioni territoriali per la graduazione degli sfratti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo istituisce Commissioni territoriali per favorire la graduazione degli sfratti e il passaggio da casa a casa dei nuclei familiari in disagio abitativo con determinati limiti di reddito, e un Tavolo generale regionale di coordinamento e monitoraggio. Prevede composizione, funzioni, gratuità degli incarichi e una copertura finanziaria limitata agli anni 2014-2015.
Commissioni territoriali e tavolo regionale per la graduazione degli sfratti e il disagio abitativo
Commissioni territoriali e tavolo regionale per il disagio abitativo
La legge della Regione Abruzzo interviene per contenere il disagio abitativo connesso alle procedure di sfratto, di rilascio per finita locazione e di morosità relative ad abitazioni pubbliche e private. La disciplina è rivolta ai nuclei familiari con reddito non superiore alla soglia prevista dalla normativa regionale per la decadenza dall’assegnazione di alloggi ERP e si concentra su strumenti di coordinamento locale e regionale.
Ambito di applicazione e finalità
I Comuni, anche in forma associata a livello provinciale o intercomunale nella stessa provincia, possono istituire Commissioni territoriali per promuovere azioni coordinate dirette a garantire la sostenibilità sociale dello sfratto. L’obiettivo principale è favorire il passaggio da casa a casa dei soggetti che non dispongano di altra abitazione adeguata al proprio nucleo familiare.
La costituzione di tali Commissioni è inoltre considerata un elemento di positiva valutazione nella ripartizione di finanziamenti destinati a programmi di costruzione, acquisizione e recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata o di alloggi destinati alla locazione per famiglie in disagio abitativo.
Commissioni territoriali: istituzione e composizione
Le Commissioni possono essere istituite in numero non superiore a due per ciascuna provincia. La Giunta regionale deve disciplinarne il funzionamento con apposito atto entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, individuando il soggetto che le convoca e le presiede e definendone la composizione.
La composizione deve comunque garantire la presenza:
- dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini;
- delle associazioni di proprietà edilizia presenti sul territorio regionale e, in ogni caso, di quelle maggiormente rappresentative individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 431/1998 e della convenzione nazionale dell’8 febbraio 1999;
- dei rappresentanti dei Comuni interessati e delle ATER.
Alle Commissioni possono partecipare anche rappresentanti delle Prefetture e delle Questure.
Commissioni territoriali: funzionamento e trattamento economico
I componenti delle Commissioni hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute. Non sono previsti ulteriori compensi o indennità.
Tavolo generale per il disagio abitativo
È istituito un Tavolo generale con funzioni di coordinamento, monitoraggio e proposta in materia di disagio abitativo. Il Tavolo serve a:
- acquisire dati e indicatori sul disagio abitativo, compresi i numeri delle procedure di sfratto e gli esiti delle azioni di graduazione;
- indicare tipologia, proprietà e numero degli alloggi utilizzati per il passaggio da casa a casa;
- elaborare proposte di misure per contrastare l’emergenza abitativa;
- coordinare in modo uniforme i lavori delle Commissioni territoriali;
- indicare le risorse finanziarie necessarie a sostenere i programmi collegati alle azioni di cui sopra.
Composizione, partecipazione e convocazione del Tavolo
La Giunta regionale definisce con apposito atto la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo generale. Vi partecipa un rappresentante per ciascuna Commissione territoriale; è inoltre garantita la massima partecipazione degli organismi rappresentativi a livello regionale, dei Comuni, delle ATER, delle organizzazioni sindacali degli inquilini e delle associazioni di proprietà edilizia maggiormente rappresentative. La Giunta può, previa convenzione, prevedere la partecipazione delle amministrazioni statali territoriali, quali Prefetture e Questure.
Il Tavolo si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione dell’Assessore regionale competente, sentito il Presidente della Regione.
Gratuità della partecipazione e flussi informativi
La partecipazione al Tavolo generale è gratuita e non dà diritto ad alcun rimborso spese, neppure per i componenti non residenti.
Per consentire la conoscenza puntuale dei dati relativi al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, i Comuni e le ATER trasmettono al Tavolo i dati e le informazioni sul disagio abitativo, considerati base indispensabile per l’analisi e per le conseguenti iniziative sui singoli territori.
Delle risultanze dei lavori del Tavolo deve essere data comunicazione annuale alla Commissione consiliare competente.
Regime finanziario
Per l’anno 2013 la legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Gli oneri connessi al rimborso delle spese di viaggio dei componenti delle Commissioni territoriali sono quantificati in 6.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e trovano copertura nelle risorse iscritte nella U.P.B. 03.01.002, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato “Compensi alle Commissioni territoriali per il disagio abitativo”, del bilancio pluriennale 2013-2015.
Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Tuttavia, il testo vigente indica una decorrenza dal 20 febbraio 2014. La copertura finanziaria espressamente prevista riguarda solo gli esercizi 2014 e 2015, mentre per gli anni successivi è rinviata alla legge di bilancio.
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