L.R. Abruzzo 5/2014
Interventi regionali per la promozione delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Abruzzo, finalità, soggetti, ambiti, programmazione, organi consultivi, finanziamenti e interventi di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale ed emergenza umanitaria. Prevede un programma triennale, un albo regionale, un comitato tecnico e misure di sostegno anche a formazione, educazione e iniziative urgenti. Restano esclusi i progetti per commercio/investimenti italiani all’estero e quelli a fini militari.
Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale della Regione Abruzzo
Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale della Regione Abruzzo
La legge definisce il quadro degli interventi regionali in materia di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale, educazione alla pace ed emergenze umanitarie. Opera nel solo territorio della Regione Abruzzo, nel rispetto delle competenze statali in materia di politica estera e rapporti internazionali.
Finalità e principi generali
La Regione riconosce la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale come strumenti di solidarietà, pace e tutela dei diritti umani. L’azione regionale mira a sostenere uno sviluppo equo e sostenibile, la lotta alla povertà e la democratizzazione dei rapporti internazionali, valorizzando risorse umane e finanziarie proprie e promuovendo anche l’internazionalizzazione del territorio e la responsabilità sociale d’impresa.
Ambito di intervento e cooperazione decentrata
La Regione può promuovere interventi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, nei Paesi in transizione e nei Paesi colpiti da calamità, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati, istituzioni nazionali, europee e internazionali. La cooperazione decentrata è quella realizzata dalla Regione e dalle comunità locali tramite le proprie rappresentanze istituzionali e associative, con il coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.
Obiettivi dell’azione regionale
L’azione regionale è orientata a valorizzare i soggetti attivi sul territorio, coordinare e armonizzare le iniziative, diffondere la conoscenza degli operatori e delle attività, e sostenere interventi che favoriscano autosviluppo, bisogni primari, ambiente, diritti, pari opportunità, ricostruzione post-crisi, microcredito, trasferimento tecnologico, gemellaggi e reti di solidarietà.
Soggetti ammessi e requisiti
Sono considerati soggetti della cooperazione internazionale enti locali, ONG, ONLUS, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, università, scuole, istituti di formazione accreditati, enti di ricerca, imprese, enti pubblici, organizzazioni sindacali e di categoria, comunità di immigrati, istituti di credito e corpo diplomatico. Per accedere alle azioni regionali, i soggetti devono avere sede legale o operativa e presenza attiva in Abruzzo, ed essere iscritti all’Albo regionale, salvo gli organismi internazionali convenzionati con il Ministero degli affari esteri.
Tipologie di interventi finanziabili
La Regione può promuovere, sostenere o realizzare iniziative di cooperazione internazionale, iniziative umanitarie straordinarie, attività di educazione e sensibilizzazione su solidarietà, interculturalità e pace, nonché iniziative formative per operatori della cooperazione e per l’accesso ai finanziamenti europei e internazionali.
Interventi di cooperazione, partenariato e assistenza tecnica
La Regione può sostenere progetti, fornire supporto informativo e di coordinamento, favorire la cessione gratuita di beni mobili non più destinati a fini pubblici, e promuovere assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni dei Paesi partner anche tramite personale regionale in aspettativa senza assegni. Le modalità operative sono demandate a criteri e condizioni fissati dalla Giunta d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Limiti e esclusioni dei finanziamenti
Non sono finanziabili programmi che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all’estero. I fondi regionali non possono essere usati, direttamente o indirettamente, per attività militari. Sono esclusi dai finanziamenti, con revoca o decadenza immediata, enti e imprese responsabili di violazioni in materia di lavoro, ambiente, salute o di falso in bilancio, nonché governi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di spese militari eccedenti le esigenze di difesa.
Interventi di emergenza e protezione civile
La legge disciplina anche le attività di cooperazione umanitaria e di emergenza per eventi eccezionali come conflitti armati, calamità, siccità, carestie e carenze igienico-sanitarie. La Regione può intervenire, anche con la protezione civile, con ONG e soggetti esperti, su deliberazione della Giunta previa intesa con il Governo nazionale. Per interventi indifferibili e urgenti il Presidente della Giunta può disporre spese fino a 200.000 euro, con obbligo di rendiconto. È prevista la possibilità di un’unità di crisi e di una Forza di Intervento Rapido.
Educazione allo sviluppo, pace e interculturalità
La Regione promuove iniziative culturali, di ricerca, educazione, informazione e formazione per diffondere i valori della pace, della solidarietà tra i popoli, dell’interculturalità e della tutela dei diritti umani, con attenzione ai giovani e alla scuola. Sono previste anche attività di aggiornamento degli insegnanti sulla pedagogia della pace e sulla gestione non violenta dei conflitti.
Formazione e assistenza ai soggetti operanti
La Giunta regionale può favorire e finanziare la formazione di operatori, volontari e cooperanti internazionali, anche tramite convenzioni con enti e soggetti qualificati. È inoltre promossa l’assistenza tecnica e informativa per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari e internazionali.
Programmazione triennale e partecipazione
Il Consiglio regionale approva un programma regionale triennale della cooperazione allo sviluppo e del partenariato internazionale, su proposta della Giunta. Il documento indica obiettivi, priorità, criteri di selezione, modalità di finanziamento, scadenze per le proposte progettuali, criteri di valutazione, monitoraggio e coordinamento delle politiche regionali. La Giunta consulta preventivamente i soggetti impegnati nel settore e il Comitato tecnico, presenta ogni anno una relazione e un programma annuale di attuazione, e organizza almeno ogni tre anni una Conferenza regionale e una manifestazione su mercato equo e solidale e consumo critico.
Attuazione, controlli e banca dati
L’attuazione è affidata alla Giunta regionale tramite il servizio competente. I progetti possono essere realizzati direttamente, con enti e soggetti esterni, oppure con concorso finanziario regionale. È richiesta adeguata pubblicizzazione e valutazione di compatibilità ambientale, anche nel medio-lungo periodo. La Regione realizza inoltre un sistema informativo e una banca dati delle attività di cooperazione presenti in Abruzzo, con modalità fissate dalla Giunta.
Comitato tecnico e coordinamento
Presso la Giunta è istituito un Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, con funzioni consultive e propositive, anche per l’Albo regionale e per la valutazione di alcune iniziative. Ne fanno parte rappresentanti politici, degli enti locali, delle parti sociali, del mondo cooperativo, universitario e degli uffici regionali; partecipano anche rappresentanti delle ONG e, su specifici temi, esperti e altri soggetti. La Regione promuove inoltre tavoli-paese e forum annuali per coordinare gli interventi e le risorse.
Disposizioni finanziarie e transitorie
Per l’anno 2013 non è prevista attuazione della spesa. Per gli anni successivi gli oneri sono coperti dal fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale. Dal primo programma triennale sono abrogate le precedenti leggi regionali in materia. È inoltre previsto il recesso della Regione Abruzzo dall’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo, con regolazione dei rapporti pendenti mediante accordi transattivi.
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